Rassegna storica del Risorgimento
1831 ; FORL? ; STATO PONTIFICIO
anno
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1925
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pagina
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289
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Una supplica dei Forlivesi al Papa nel dicembre del TSJI 289
trattati e Costituzioni Pontificie, e per altra parte non ledano i diritti del Sovrano Pontefice, che siano conformi ai princìpu di un Governo monarchico ben regolato, e elle non sianofeiìa, contraddizione cogl'interessi delle altre Potenze, così vengono i sottoscritti ad implorare i provvedimenti che seguono.
. 1. Che sia separate potere ecclesiàstico dal Civile, e stabilito per massima fondamentale che le cariche e gì' impieghi del Governo temporale siano secolarizzati.
2. Che l'amministrazione delle Comuni e delle Provincie sia regolata per mezzo dei Consigli Comunali e Provinciali.
3. Che i Consigli Comunali siano eletti da quelle persone che si troveranno nelle determinate Classi degli eleggibili, ristrette però in ragione di un dato estimo censuale. e di condizioni, grado, e capacità sociale.
4. Che i Consigli Provinciali siano eletti dai Consigli Comunali.
( Che sia presso!, il' Pontefice un Consiglio di Stato composto d'individui di tutte le Provincie, in proporzione del numero delle rispettive popolazioni, scelti dal Sovrano sopra terne; formate dai Consigli Provinciali.
6. Che dopo tre anni della (sic) loro formazione, esca un terzo dei consiglieri da ogni Consiglio Comunale e Provinciale, non che dal Consiglio di Stàio; rinnovabili colle forme suddette, jgosfr ogni anno; successivo e per turno, potendo però i Consiglieri che escono, essere rieletti,
7. Che il Consiglio di Stato debba sorvegliare al b.uon-tìrdinè: (sic) dei diversi ministeri, acconsentire nella emanazione delle leggi, nell'imposizione e riparto dei tributi,, e sia ikterpellato dal Sovrano in tutti quegli altri casi, che formano nelle Monarchie temperate l'attributo dei Consigli stessi.
Che lo stesso Consiglio di Stato., .sottoponga primieramente alla sanzione del Sovrano una precìsa distinzióne dei diversi ministeri del temporale Governo: dando a ciascuno dei ministri, resi responsabili del loro operato} m fàccia alle Leggi, incombenze ed attribuzioni determinate di guisa, che quelle dell'uno ! non abbiano mai a trovarsi in collisione con
quelle degli altri.
9, Che medesimo Consiglio di Stato proponga alla sanzione Sovrana le riforme; aecessàrìe aì Jarto territoriale,, e alla restrizione del numero delle Comuni, non che regolamento jartuno jpei? l'ammj nistrazione delle Provincie e delle Comuni stèsse e possa lo stesso: Consiglio essere interpellato dai Consigli Provinciali sui bisogni delle Pro-