Rassegna storica del Risorgimento
1846 ; VENEZIA ; TRIESTE
anno
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1925
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pagina
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456
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45 AtH ufficiali
REGOLAMENTO INTERNO
del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento (a forma dell'art. 3 R. D. 23 ottobre 1824 n. 1821)
Art. i.
Il Comitato Nazionale per la Storia del -Risorgimento, con la Biblioteca centrale, il Museo e l'Archivio del Risorgimento, ha sede- in Roma.
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Il Comitato cura direttamente o iridi rattamente la raccolta, la sistemazione e la conservazione di tutto il materiale storico del nostro Risorgimento; ed ha il compito di promuoverne lo studio. A tal uopo provvede alla raccolta di tutti i documenti, stampe, medaglie, carteggi, cimelii riguardanti la storiografia del Risorgimento, compresa 1' ultima guerra; e si' propone :
a) di aiutare il lavoro che allo stesso fine st compie dalla Società Na?" zionale per la Storia del Risorgimento italiano e da ogni altro Ente O. Istituto che abbia gli stessi intendimenti;;
b) di curare la ricerca e di agevolare la conoscenza di tutte le fonti, e, a tal uopo, promuovere la pubblicazione di cataloghi delle raccolte cittadine o nazionali, la compilazione di schedarti e di ogni altro sussidio bibliografico, che sia ritenuto necessario al servizio d'informazione; e, ove occorra, la stampa di' regestì dei grandi carteggi di archivio;
e) di agevolare, anche con concorsi astemio*-la preparazione e la stampa di monografie, specialmente d.t: periadici* -di bi.bHografi'e-i: di'' gruppi di stampe, di medaglie, di Togli volanti e simili del Risorgimento;
d) di disporre sugli eventuali doni che siano offerti.
Art.
Il Comitato pubblica il Bollettino: njtfteitè del luistero della pubblica Istruzione e nella Rassegna organo della Società: Nazionale per la Storia del Risorgimento italiano gli atti e le comunicazioni che ritenga opportuno recare a conoscenza del pubblico;
può affidare alla Società- Nazionale predetta speciali incarichi di divulgazióne, in concorso colla 'scuota, efellà storia del Risorgimento;
trasmette annualmente al Ministero della Pubblica Istrunione una Relazione
dell'opera sua,
Art. 4.
Ove sia necessario, essa elegge in quei luoghi, nei quali non sìa costituita; una sezione della Società Nazionale predetta,: coSTispondeuti speciali, scelti fra (Studiosi e persone di sicura autorità e valore.