Rassegna storica del Risorgimento
1849-1852 ; DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; EMIGRAZIONE POLITICA ;
anno
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1926
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pagina
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18
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i8
Eugenio Casanova
< Organizzazione dei comitati provinciali
Articolo i. In. ciascuna provincia vi sarà un Comitato pro- vinciale esecutivo composto di persone, nelle quali una lunga e sa- piente esperiènza avrà certificato fede appassionata di libertà, capacità a disporre di mezzi di qualsiasi genere, intelligenza e scaltra sobrietà, nome onorato ed al coverto di ogni odio.
Articolo 2. Il numero dei componenti non sarà minore di tre, né maggiore di cinque, uno tra i quali eserciterà la presidenza.
Articolo 3. Risederà nel capoluogo della provincia, salve delle circostanze eccezionali, per le quali verrà stabilita una Comune qua- lunque invece di un capoluogo.
Articolo 4. Non dipenderà che dal Comitato esecutivo cen- trale ed in nome di esso farà eseguire tutte le disposizioni.
Articolo 5. Diriggerà le operazioni di tutta la Provincia e mantenere (sic) sotto la direzione i mezzi e le forze di qualsiasi natura.
Articolo 6. Aggira in ciascuno Comune per mezzo di aggenti municipali coi quali organizzerà una sicura ed esatta corrispondenza.
Articolo 7. Tutto metterà alla disposizione del Comitato ese- cutivo centrale la corrispondenza col quale sarà determinata di un ap- posito regolamento.
Articolo 8. Riguarderà come sua principale missione il man- tenimento della fede nella causa del popolo; la direzione dell'opinioni verso quelle idee, quelle forme governative assegnate da una sicura e libera politica nell'interesse della Sicilia e dell'Italia tutta; il travol- gere e paralizzare le azioni del Governo illeggittimo; smascherarne le mene, dando di tutto ciò ampia conoscenza al Consiglio centrale esecutivo.
Articolo 9, Domanderà, a tìtolo approvato del Potere cen- trale esecutivo, delle contribuzioni volontarie e ne tratterrà con ap provazione di detto Potere quanto è necessario alle spese locali, in- viando il resto presso il Comitato esecutivo centrale. Terrà parimente conto delle promesse di denaro: ,;e di doni degne di fede che si faces- aero per mantenersi nei momenti dell'insurrezione.
Artìcolo io. Non si farà noto a persona per nomi individuali, salvo ne' casi di un preciso bisogno provato da una maschia pru-<< denza e sotto una estrema risponsabilità.
Articolo li. Potrà fare incaricare per delle operazioni ordì-* narie individui i quali non conosceranno che solamente che quella parte di operazioni alla quale si presteranno.