Rassegna storica del Risorgimento
1838-1839 ; MALTA ; GIORNALISMO
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1926
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244
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244 Atti ufficiali
Il Direttore vigila sullo svolgimento dei lavori' e sull'opera dei membri della Scuola, ne riferisce annualmente, e tutte le volte che occorra, alia Giunta Esecutiva, e trasmette entro il mese di dicembre al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite del Presidente del Comitato, una relazione sull'andamento della Scuola.
Al Direttore della Scuola compete l'indennità annua di L~Steoo, che sarà corrisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, a richiesta del Presidente del Comitato, e con modalità da stabilirsi, sul fondo stanziato per effetto dell'art. 6 del R. D. L. 9 novembre 1925 n. 2157.
Sullo stanziamento stesso graveranno tutte le altre spese ai fini della Scuola e al pagamento di esse sarà provveduto in base a richieste del Direttore, corredate dei documenti eventualmente necessari.
Art. 4.
A norma degli art. 3 e 4 del R. D. L. 9 novembre (935, n. 2157, la Scuola può accogliere membri di tre categorie:
aj professori di ruolo nei Regi Istituti medi d* istruzione, comandati presso la Scuola in numero non superiore a ire;
ftp funzionari dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, comandati presso la Scuola in numero non superiore a uno.;
e) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato.
Art. 5.
Possono aspirare a far parte della Scuola coloro i quali dimostrano, con pubblicazioni, con titoli e documenti, preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo ai 'fini che la Scuola si propone.
Art. 6.
La Giunta Esecutiva bandisce il concorso per l'ammissione ai posti della Scuola nei limiti previsti del R. Decreto Legge 9 novembre 1925 n. 2157 e consigliati dalle opportunità del momento.
Il bando deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione e in quello del Ministero dell' Interno, entro il mese di giugno.
Nel bando di concorso sarannno eventualmente indicate, su proposta del Direttore, le lingue stranière delle quali tutti i concorrenti od alcuni di essi dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza.
Art. 7.
GH aspiranti debbono indirizzare domanda, redatta in carta legale, alla direzione della Scuola, facendola pervenire*, nel termine fissato dal bando, in via gerarchica ai Ministeri da cui dipendono, se appartengano ad Amministrazioni dello Stato, direttamente, negli altri casti
I Ministeri, di cui nel comma precedente, trasmetteranno alla Direzione