Rassegna storica del Risorgimento
1838-1839 ; MALTA ; GIORNALISMO
anno
<
1926
>
pagina
<
245
>
. Atti ufficiali 245
della Scuola le domande loro pervenute con t relativi allegati, accompagnandole con notìzie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti.
Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:
1. Della notizia, in tre esemplati, sulla operosità scientìfica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;
2. Di qualsiasi lavoro a stampa, o dattilografalo, titolo e documento, che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.
I candidati della categoria e.) che non siano impiegati dello Stato debbono inoltre aggiungervi :
T. Il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano 0 di italiano non regnicolo, debitamente legalizzato, in data non anteriore di 3 mesi a quella del bando di concorso;
2. La dichiarazione dell'ufficio che eventualmente abbiano o abbiano avuto alla dipendenza dello Stato o di altra amministrazione pubblica o privata.
Art. 8. I
L'esame delle domande e dei titoli e il giudizio di merito sui concorrenti sono deferiti ad una Commissione nominata dal Presidente del Comitato Nazionale, della quale farà parte in ogni caso il Direttore della Scuola.
La Commissione, per mezzo del Presidente del Comitato, può interessare il Ministero della Pubblica Istruzione a raccogliere e fornire ogni elemento informativo che possa occorrere sul conto dei singoli aspiranti.
L'ammissione al concorso può essere negata con Decreto non motivato ed insindacabile del Ministro della Pubblica Istruzione, su proposta della Commissione anzidetta.
La Commissione stessa enuncia, con motivata relazione, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; giudica se e quali fra essi siano idonei a far parte della Scuola e ne stabilisce, non mai alla parità, distinte graduatorie di merito secondo le categorie alle quali giusta l'art. 4, appartengono.
Ciascuna graduatoria può comprendere un numero di concorrenti doppio di quello dei posti messi a concorso, per il caso che qualcuno dei vincitori non voglia o non possa usufruire dei risultati del concorso.
II Direttore della Scuola riferisce sull'esito del concorso alla Giunta Esecutiva con una relazione da presentarsi, per mezzo del Presidente del Comitato Nazionale, al Ministero della Pubblica Istruzione non oltre il 31 agosto.
II Ministero della Pubblica Istruzione con suo Decreto approva o annulla in tutto o in parte gli atti del concorso. In caso di annullamento totale o parziale, il Decreto deve essere motivato.
La relazione sul concorso vien pubblicata nel Bollettino Ufficiale detta Pub'
bUea Mrtmcfijk