Rassegna storica del Risorgimento

CISALPINA (REPUBBLICA) ; COMPAGNONI GIUSEPPE ;"MONITORE CISALPI
anno <1927>   pagina <465>
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Giuseppe Compagnoni e il Monitore Cesatpina * 465
ItèSnmente morale personalità: non essendovene che una, quella della Repubblica, formata dalla universalità de' Cittadini.
Ora essendo l'individuo quello che si sottoscrive, ed equivalendo la sottoscrizione all'espressione verbale;, ieèbmc non può nascer dubbio che presentandosi uno dopo l'altra dieci, cento* mille, e successivamente quanti, .esser possano cittadini alle autorità pubbliche, fatta dal primo la petizione, ognuno degli altri legalmente potrebbe attestare di con­venire per ciò che sta In lui; così non nasce alcun dubbio, che code­sti cittadini non possano far lo stesso sottoscrivendosi. Non assumono essi con ciò forma di associazione; e per questo non deve dirsi la loro . petizione collettiva.
Egli è inoltre da osservarsi, che la Costituzione rigetta le peti­zioni collettive di associazioni dopo aver dichiarato, che non si possono formare corporazioni, né associazioni contrarie all'ordine pubblico; che nessun'assemblea di ; cittadini può qualificarsi società popolare; che i cittadini non possono esercitare i loro diritti politaci se non nelle as­semblee primarie, o comunali. Ed immediatamente soggiunge, che nes­sun individuo, né alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni, o rappresentanze.
Da ciò risulta com'essa mantenitrice gelosa della libertà indivi­duale de' cittadini veglia onde la forma sociale non resti imbastardita per superfetazioni adulterine, je pericolose, quali sarebbero appunto le morali rappresentanze, che s'attribuissero i diritti degl'individui, soli elementi del corpo sociale. E risulta del pà*ì che parla essa diretta­mente di diritti politici, e non di civili: imperciocché se le leggi rico­noscono associazioni civili aventi; civili anioni, come sarebbero le so­cietà mercantili, o letterarie, o altre simihi che sono la combinazione di forze o. reali, 0 industriali, 0 mentali, per ciò che spetta ai loro ci­vili diritti rè vantaggi possono queste indirizzar petizioni alle Autorità, altrimenti non potrebbero esistere.
Ecco gli elementi necessari per isciogliere un dubbio momentanea­mente nato sulle petizioni collettive. Quando si afferrano i principi, le deduzioni sono chiare e sicure.
COMPAGNONI