Rassegna storica del Risorgimento
STATO PONTIFICIO ; GREGORIO XVI
anno
<
1927
>
pagina
<
695
>
Gli inizi del pontificato dì Gregorio XV! 695
la casa Rothschild, ma le condizioni erano tali che esso percepiva in realtà soltanto 1,890,000 scudi.
L'edittp. 5 luglio aveva riordinato, sebbene con poca soddisfazione dea sudditi, l'amministrazione dello Stato; nell'ottobre si iniziava la pubblicazione degli editti giudiziali':.
Dal 5 ottobre 1831 al 20 settembre 1832, con una serie di Regolamenti che riprendevano, sulle stesse direttive, l'opera interrotta di Pio VII, venivano riordinati tutti i tribunali civili e quelli criminali, semplificando il complicato sistema giudiziario dello Stato romano e provvedendo a molti degli inconvenienti più lamentati; si fissavano le norme della procedura, è si promulgava infine quel codice penale la cui pubblicazione promessa da Pio VII nel 1817 non era mai avvenuta e la cui mancanza era uno dei rimproveri più gravi che, in materia giudiziaria, si rivolgessero al Governo pontificio.
Questo codice di cui furono specialmente lodate la precisione con che vennero specificati i delitti, e la generale unitezza delle pene inflitte poneva fine ai tanto deprecati bandi criminali che variavano a volte da provincia a provincia, e alle loro pene sproporzionate.
I provvedimenti del 1831 e '32 furono completati nel 1834 con la pubblicazione del Regolamento legislativo et giudiziario degli affari civili sì che l'opera giudiziaria può dirsi la più importante del pontificato di Gregorio' 5CVr e rimase a base della legislazione pontificia fino al 1870.
II 21 novembre 1831, con un editto sulla Congregazione di Revisione, la Segreteria di Stato aveva inteso di compiere le riforme giudicate necessarie nel campo finanziario, rimediando al disordine esistente nell'amministrazione dell'erario, per la mancanza di un bilancio annuale e di un preventivo ben compilati, di una sorveglianza sui conti camerali e, di conseguenza, di una qualsiasi responsabilità del Tesoriere. Questo editto doveva portare a compimento i tentativi non riusciti di Pio VII e di Leone XII,
La Congrégrazìone di Revisione istituita nel 1S28, che era rimasta lettera morta* senza essére però mai abolita, veniva richiamata in vigore dall'editto del 'òai. Bernetti,, con alcune modificazioni e aggiunte. Oltre che dai quattro chierici di Camera, la Congregazione era composta di un cardinale jpfcgsiènCe e di, quattro deputati ilaici dì nonnina sovrana, scelti nella capitale è nelle province.
Ad essa era affidato innanzi tutto il compito di riordinare i'auuni-