Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO ; GREGORIO XVI
anno <1927>   pagina <695>
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Gli inizi del pontificato dì Gregorio XV! 695
la casa Rothschild, ma le condizioni erano tali che esso percepiva in realtà soltanto 1,890,000 scudi.
L'edittp. 5 luglio aveva riordinato, sebbene con poca soddisfazione dea sudditi, l'amministrazione dello Stato; nell'ottobre si iniziava la pub­blicazione degli editti giudiziali':.
Dal 5 ottobre 1831 al 20 settembre 1832, con una serie di Rego­lamenti che riprendevano, sulle stesse direttive, l'opera interrotta di Pio VII, venivano riordinati tutti i tribunali civili e quelli criminali, semplificando il complicato sistema giudiziario dello Stato romano e provvedendo a molti degli inconvenienti più lamentati; si fissavano le norme della procedura, è si promulgava infine quel codice penale la cui pubblicazione promessa da Pio VII nel 1817 non era mai avvenuta e la cui mancanza era uno dei rimproveri più gravi che, in materia giu­diziaria, si rivolgessero al Governo pontificio.
Questo codice di cui furono specialmente lodate la precisione con che vennero specificati i delitti, e la generale unitezza delle pene in­flitte poneva fine ai tanto deprecati bandi criminali che variavano a volte da provincia a provincia, e alle loro pene sproporzionate.
I provvedimenti del 1831 e '32 furono completati nel 1834 con la pubblicazione del Regolamento legislativo et giudiziario degli affari civili sì che l'opera giudiziaria può dirsi la più importante del pon­tificato di Gregorio' 5CVr e rimase a base della legislazione pontificia fino al 1870.
II 21 novembre 1831, con un editto sulla Congregazione di Revi­sione, la Segreteria di Stato aveva inteso di compiere le riforme giudi­cate necessarie nel campo finanziario, rimediando al disordine esistente nell'amministrazione dell'erario, per la mancanza di un bilancio annuale e di un preventivo ben compilati, di una sorveglianza sui conti came­rali e, di conseguenza, di una qualsiasi responsabilità del Tesoriere. Que­sto editto doveva portare a compimento i tentativi non riusciti di Pio VII e di Leone XII,
La Congrégrazìone di Revisione istituita nel 1S28, che era rimasta lettera morta* senza essére però mai abolita, veniva richiamata in vigore dall'editto del 'òai. Bernetti,, con alcune modificazioni e aggiunte. Oltre che dai quattro chierici di Camera, la Congregazione era composta di un cardinale jpfcgsiènCe e di, quattro deputati ilaici dì nonnina sovrana, scelti nella capitale è nelle province.
Ad essa era affidato innanzi tutto il compito di riordinare i'auuni-