Rassegna storica del Risorgimento

STATO PONTIFICIO ; GREGORIO XVI
anno <1927>   pagina <712>
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e eoìipèssf <? I due oggetti che sopratutto fisseranno l'attenzione dei Consigli Provinciali fra quelli Che sono strettamente di loro legale com­petenza.. Sull'uno, e sull'altro di essi il Governo avrà ben poco da op­porre alle ararne die gli verranno esternate.:
Ma; nella situazione attuale degli spìriti, nel fremito del liberalismo
j'Cotanto esteso in coteste contrade, sotto un' influenza: estesa che tende
m riformare la nostra legislazione, sarà egli sperabile che i Consigli
Provinciali delle Legazioni siano per limitarsi a cose di loro legale
competenza?1 parrai sommamente arduo; né oso lusingarmene.
Conviene' dunque premunirsi anche pel caso probabile, in cui sia per porsi in discussione quello che legalmente non potrebbe esserlo.
Io non saprei istruire i nostri partigiani in tale ipotesi che richia­mando il loro zelo, e t'ufeta la loro più attiva cooperazione ad esclu­dere ciò in che il Serno. n;o;u è affatto disposto a fósigere,. Si j> duce questo a tre articoli principalmente?
i. La introduzione di alcun nuovo Corpo Consulente, e mólto più se deliberativo, la cui indole fosse diversa da quelli che già esi­stono nella Capitale, dov'essi sono presieduti da un Cardinale e si com­pongono di voci assortite in parte di Ecclesiasti in parte di Laici. Questa esclusione dovrà essere tanto più ferma e risoluta se si pensasse di far concorrere alla formazione di tali nuovi Corpi Consulenti o De­liberativi persone, la cui proposizione o nomina derivar dovesse dai Consigli Provinciali o da altri Collegi Rappresentativi.
2. La secolarizzazione degli Offici ora riservati ai Cardinali o ai Prelati. Non mi occorre tnattgnermù con V. S. sulla importanza di questa esclusione, che ben analizzata-, è 'richiesta dalla sicurezza del Go verno del Sommo Pontefice e dalla necessità di avere alla testa delle pubbliche Amministrazioni, e della Giudicatura soggetti essenzialmente penetrati dai principi i che debbono essere i: motori di un Governo Ec­clesiastico, ed il cui privato interesse coincida con l'osservanza dei prin­cipii medesimi.
3'. Qualunque sistema di guarentigie che tenda ad assicurare ai Sudditi Pontifici la conservazione delle nuove leggi. Non è già che il S. Padre abbia de* progetti sovversivi di queste leggi medesime: ma non per questo debb'egli porre a sé stesso ed a' suoi Successori alcun vincolo: che scemi i diritti della loro Sovranità,, e gì'inabiliti a miglio­rare la legislazione senza ottenerne l'assenso altrui. Parrai che non sarà difficile Si trionfare in questa discussione anche in presenza dei Consigli ffrovinetali, se 'si faccia destramente comprendere che niuna guarentigia delle nuove istkutione sarebbe tale da appagare i liberali. Costoro hanno