Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; GIURISDIZIONE
anno <1928>   pagina <47>
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piena (ben inteso però l'esclusione di un qualunque sindacato per porte del Governo stesso) della tenuta anumntslitóiorie, sia dei beni vacanti, sia dei beni dei monasteri delle Claustrali (1).
3 Neppure i punti concordati nel 185à portavano quindi inno-Vitioni importanti. In generale, si riferiySItto aH'anHainistt'azione del' beni ecclesiastici e l'unica riforma d'un cèrte valoreI era la sostitn-zione delle Commissipé piste agli Operai di nomina governativa nella gestione economica dei monasteri delle claustrali. ResfcaWaii É2 vigore il più e il meglio dela legislazione leopoldina, cioè J''inge­renza dello Stato nella vita interna dei monasteri e la laicità dei Oonservatorii : fatti tanto men tolleraMi dalla Chiesa Ghe non la amministrazione dei beni. Perciò, smantellata la parte men resi­stente, cominciò l'assalto ad muri maestri.
Ai primi, del 1856, contro quelle leggi superstiti e dichiarate lesive della libertà della Chiesa sollevarono opposizioni alcuni ve­scovi toscani, e il Governo, nell'inliPo di conciliare i desideri del­l'Episcopato senza che rimanesse del tutto compromessa l'autorità dello Stato, fece redigere e M3É a Roma un progetto di accordo composto di cinque articoli oomje b.ase: ;dl senssion.e. L'affare andò, innanzi per 'parecchi ìnesi; senza risultati, finché uè fu rimessa la trattazione al nuovo Internunjsio della Toscana, mons. Alessandro Franchi, che contrappose al tÉif d;ef Governo toscano una redazione sua sostanzialmente non molto di versa, fuorché nel particolare del l'età prescritta per le monacazioni, cte avrebbe dovuto esser rimessa alla volontà della Santa Sede, e Éefcproposta di ripetere l<- nomine degli Operai secondo le disposizioni dei puniti concordati. Ma, hello stesso tempo, l'Internunzio, sconfinando dagli articoli, sui quali la discussione verteva, volle anche invadere il campo dei Gonservatorii. Rispetto ad essi, le leggi leopoldine limitavano l'ingerenza ecclesia-. stica alla sola nomina dei confessori e alle funzioni eccìesia,s(:ìeàè}j in tutto 11 resto, i Conserva torli erano considerati istituti pretifeik
mente laici dipendenti dagli Operai e, indiforettamente, dal Oòvernio> Invece, secondo le proposte dell'Intei*nunzio, i regolamenti dei Con­servatori avrebbero dovuto essere approvati dai vescovi e, vignai-ménte approvata* dai Vescovi, la nominai della Superiora. Infine in
(1) ASOBTVIO DI.STATO'KE ffiREMZB: - Ministero degli Affari ecclesiastici - Circolari del 1885, filza 84. Tutti i ducimi enti citati appartengono all'Ar­chivio di Stato di Firenze; perciò do di essi la sola segnatura archivistica.