Rassegna storica del Risorgimento
TOSCANA ; GIURISDIZIONE
anno
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1928
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pagina
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51
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L'ultima difom dalle luyyi di yiuvisdizhno vii Tuxmmi 01
rendo di riconoscere il proprio errore (è difficile elio un diplomatico confessi la sua incapacità o inabilitai a trattare gli all'ari, rispose due giorni dopo con alquanta imjrontitudine che egli aveva chiaro nella niente w Li concetto istesso basato sulle leggi e sulle consuetudini nostre , ma si era comportato in quella forma-, perchè gli era parso di potere cosi chiudere la bocca a Iettò, prelato (mons. Xie-rardi) senza dare adito ad altre questioni >>.,.Oh e fosse proprio vei'òi è da dubitare e, dubitandone, gli rendiamo un gran servigio, perchè altrimenti egli sarebbe il più inesperto dei diplomatici.
L'irremovibilita del Governo granducale, dinanzi alla quale seni, brava rimaner passivo e temporeggiatore quello di lloma, fu nuovo stimolo all'arcivescovo di Pisa per compiere un affronto anche pifà grave. Poiché il Governo dichiarava di voler tenere l'erma la legislazione leopoldina anche rispetto ai monasteri e ai '(Douservatorty bisognava dimostrargli coi fatti che per la Chiesa essa era, deliaiti-vameute tramontata e sepolta. Mentre non era ancora risolvilo- èonflitto per 1 Romina della perfora lelie orlate, l'arci vescovo, con aperto dispregio delle leggi, riceveva i voM solenni per la proHa si.one religiosa di diverse fanciulle e procedeva alla vestizione ili al. tre senza precedente autorizzazione governativa e quindi senza clie si avesse la legale certezza che le persone sottoposte a quesLhIr possedessero i requisiti voluti dalle leggi toscane.
Il metodo della moderatezza, e .deOa tolleranza! non .iwefea dato buoni frutti. Perciò il Governo decise di ricorrere alla maniera forte e, il 15 dicembre il Ministro degli Affari ecclesiastici inviò questa Èffe (era all'arcivescovo di Pisa :
Eminenza Reverendissima,
Allorquando il Governo Granducale, condiscendendo ai desideri espressigli da quello della Santa Sede, scese nel 25 aprile 3850 a coneludere con questa un Concordato, ampliato quindi alcun poco negli li maggio 185.6, mediante il quale furono modificate le toscane leggi di Regia Giurisdizione in relazione ad alcuni punti di ecclesiastica disciplina, intese e volle che ogni altra parte delle medesime leggi che dalle disposizioni di quella Convenzione non avesse risentito alterazione veruna, rimanesse nella pienezza del suo vigore,. e le fosse dai sudditi, e prima di tutti dai Vescovi, prestata tranquillai obbedienza, fintantoché ad Esso non fosse piaciuto variarla.
E cosi è avvenuto nella massima parte del Granducato con pienissima soddisfazione del It. Governo : il quale, mentre si è sempre fatto un pregio di tenere in quell'alto conto ohe meritano i membri dcll'Epi-