Rassegna storica del Risorgimento

1848-1849 ; MARINA
anno <1928>   pagina <76>
immagine non disponibile

76 Antonia Prmrlìtt
La situazioni* diventava! intanto sempre più seria. L' 8 marzo il Landueei, uiioistro dell'Interno, mandava al Granduca una let­tera intercettata del gesuita P. Ricasolì, dicendo : Vedrà... come si desideri che il Governo della Santa Sede innova l'Episcopato con. tro l'imprudente pubblicazione del Ridolfi e compagni Non vorrei clie fife avvenisse, poiché temerci che peggiorasse la. posizione bastantemente spinosa (1).
Ma non c'era stato bisogno di inviti per muovere l'episcopato, perchè lo stesso Landueei informava il giorno successivo : L'ar­civescovo di Firenze ha scritto al Consigliere Lami, lamentando r irreligiosità della prima pubblicazione della BidUoteoa civile del­l'Italiano. Spiace che non vi sia possibilità di mortificare quei Signori che con tanta mala fede si conducono ma il Prefetto ha dichiaratocene non ha dalla legge appoggio per intervenire. Ora è in esame presso il R. Procuratore per giudicare se quella pubbli­cazione sfugga ancora al potere ordinario. E' indubitato però che non ha incontrato il favore di alcuno. E ciò è un gran bene- i2)';.
Necessità, dunque di agire rapidamente ed efficacemente per mézzo dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria. Ma la prima 'ibbiamo già appreso dalla lettera del Landucci) si presentò inac­cessibile volendo restare sul terreno della legalità. Al Ministro del­l'Interno, che, subito dopo la protesta dell'Internunzio, gli coma-nicava (7 marzo) essere desiderio della Santa Sede che la diffu­sione dell'Apologia fosse proibita in conformità dell'art. 6 della legge 22 settèmbre 1850, il Prefetto di Firenze rispondeva il 0 che la richiesta pontificia gli sembrava destituita di legale appoggio. Ohe Jiél Giornale si trovassero espressioni lesive al rispetto dovuto alla Santa Sede era vero, ma la legge invocata non era applicabile, perchè essa si limitava Contemplare l'offesa alle autorità dello Stato, ma non si estendeva a quelle estere. L'Tnternunzio non aveva altra via che quella di ricorrere al Ministero pubblico, giovandosi dell'art. 39 della legge sulla stampa dei IT maggio 1848 (3).
L'ultima parola quindi spettava ai Tribunali, i quali peraltro, ove fosse mancata la richiesta ufficiale dell'Tnternuuzio, non potè-vano procedere che per una pura questione di forma; se cioè la
i'CWfce Bianchi Bicasoli - Bust'E, K. n. 15.
(2) Id., id H. *6.
(3) Ministero dalPIutèrao, 1858, Profc, dvett. 3, n. <ft.