Rassegna storica del Risorgimento

anno <1928>   pagina <94>
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y* Antonio Manolta
talmente a S. fi. Landueei elle egli riguarda la misura come iniqua ed ingiusta
"Che dopo quattro anni di permanenza in Toscana non BÌ poteva espellerlo senza provargli che avesse mancato alle leggi
Che egli si è fatto carico di scorrere la legislazione toscana e non ivi ha trovato tuia disposizione ohe legittimar possa la sua espulsione: che anzi nel Concordato e un articolo pel quale gli ecclesiastici non debbono per le loro mancanze essere- giudicati se non ohe dai Vescovi ' (ciò che esclude per simili casi la giurisprudenza civile), tranne il caso di defezioni polìtiche che nel P. Franco non si verificano.
Che un francese e un inglese non verrebbe trattato come esso, solo: perchè i respettivi rappresentanti hanno più forza del Pontificio. Ohe in sostanza la sua espulsione è una violenza e una violazione di butti i , principi del giusto e dell'onesto.
Che vi è un Tribunale superiore ai Governi ed agli Stati, e che a quello si appella della persecuzione che soffre.
Ha detto sapere donde viene il colpo e maravigliarsi che il Ministro Landueei si presti alle esigenze del partito rivoluzionario (altrimenti qualificato Compagnia llidolliana), il qua! parjfco nel 0 .e Èli dette piova come spinga le sue esigenze dal poco al moltissimo fino alla espul­sione del Granduca : fatto che per avventura potrebbe rinnovarsi.
Ha pregato di far sapere queste cose a S. E, Landucci, dichiarando che egli non lo vedrà, ma che se lo vedesse non esiterebbe a dir­gliele direttamente (1),
Per' rimettere in calma Pespulso e indurlo a rinunziare a inni ili tentativi di resistenza itveìcincaricato l'Arcivescovo di Firenze di compire col Padre Franco la parte lusinghiera del niun ostacolo fra qualche mese al suo ritorno (2). L'allontanamento del Betti e del Pranco indusse il. Generale* della Compagnia nella persuasione che nulla fosse più da fare in Toscana : cui'avimus Babylonem , come scrisse all' intera inizio mons. Franchi; ma non si arrese il A Luigi Bicasoli, Superiore dell'Ordinerà Firenze, il quale poxe otieneijifiL dal Governo che, pur restando fermo il principio della proi­bizione alla Compagnia di Gesù, di stanziarsi stabilmente in To­scana, si potesse però eoncetee; personalmente ad alcuni membri di essa una temporanea permanenza mediante rilascio ai carta di soggiorno da rinnovarsi ogni quaranta giorni. In questo modo, non disperava il P. Rieasoli (-così in una sua lettera del 16 luglio al Generale delia Compagnia) che ii P. Fraffico potesse riprendere il
M):> Carte Bianchi Bicasoli Busta B5, ina. .. Mld. id.