Rassegna storica del Risorgimento
SICILIA
anno
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1931
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pagina
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223
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Antonio Miete nétta? storto del Rfàorgim<ento Italiano 223
Unioni Provinciali 1 Diocesane si eseguirà lo stesso dal Vicario, Segretario Cassiere.
ART. 1I *=* fNeàìa Unione Centrale Saranno' scelte quattro speciali Commissioni per le quattro seguenti categorie.
ART. 16. n'ormerà parte della prima Categoria ehi intenderà alla compilazione del giornale Ecclesiastico politico, tendente ad ammaestrare il popolo sul doppio scopo, cui mira, ed a proporre e formolare progetti di riforme disciplinari pel Governo, onde v jsii provvegga per le vie regolari.
ART. il. Saranno della seconda Categoria i Predicatori, e coloro che scriveranno Omelie e Sermoni, perchè la predicazione riesca uniforme in tutta Italia a norma del proposto concetto polìtico-religioso.
ART. 18. Alla terza categoria apparterranno gif istruttori gratuiti di tutte le classi minute e dei popolani per educarli a' doveri politici, morali e religiosi. A quest'uopo si dimanderanno al Govèrno appositi locali.
ART. 19. =rf S'ella quarta categoria sono compresi gli Ecclesiastici, che assisteranno senza omologamento agli Ospedali' ed alle Prigioni, esistenti nel perimetro delle Unioni.
ART. 20. Nelle Unioni Provinciali e Diocesane saranno solo le tre ultime categorie, purché non vogliasi prestare opera all'edizione di qualche giornaletto quotidiano provinciale.
ART. 21. Ogni Commissione di ciascuna categoria avrà, un Direttore scelto dal Presidente, il quale baderà alla regolare amministrazione e noterà coloro, che più. sì distinguono nei rispettivi uffici, perchè se ne possa dar nota al Governo, per mezzo del Presidente;
CAPITOLO IV. Personale del Presidente, Vice-Presidente? Segretari e àrnsière..
ART. 22. H Presidente dovrà essere eletto a maggioranza di voti da tutti i Congregati nella Capitale. Stabilitesi le Unioni Provinciali e Diocesane, la elezione seguirà col voto di tutti gli ascritti, quale voto sarà segreto. Il Presidente provvisorio scriverà n tutte le Unlonlj dipendenti dalla Centrale, perchè si riunissero in suffragi dall'intero corpo degli Ecclesiastici regolarmente ascritti.
ART. 28. - - Nello, stesso giorno, iu cui succederà la elezione nella Capitale il sarà anche nelle Provincie e Diocesi. I Vicari spediranno in un plico suggellato 1 risultati della votazione. Questo plico sarà aperto nella Unione Centrale, presente la metà almeno del Congregati,
ART. 24. La elezione del Vicepresidente sarà fatta dalla sola Unione