Rassegna storica del Risorgimento

AGRO ROMANO ; BACCARINI ALFREDO ; DEPRETIS AGOSTINO ; FILOPANTI
anno <1932>   pagina <640>
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f/i Jìava
bfilire l'entità complessiva idei contrJtotitKty il riparto di esso fra i diversi proprietari in grado ineguale di interessati od avvantaggiati!; il determinare sótto qual forma ed antro qnal tempo la tassa di con­tributo dovrà essere versata, è cosa che richiede studio minuto..e che perciò deve riservarsi ad apposita legge. QtM studi fatti sinora dimostrano che si può fare assegnamento sopra una somma di circa 15 milioni, terreni e fabbricati compresi, ma conviene limitarsi a mettere in conto soltanto 12 milioni, onde avere maggiore sicurezza che potrà farsi un riparto che non dia luogo a reclami.
L'articolo 4 determina il riparto della spesa fra lo Stato, il comune e la provincia di Roma. H maximum- della spesa che può ricadere sullo Staito non può a mio parere, mutare condizioni della finanza in modo troppo grave. Se questo capitale eli 32 milioni lo si voglia ottenere con alienazione di rendita pubblica, come si è pure praticato le molte volte e per somme ben più rilevanti, la som­ma a stanziarsi nei primi anni sarebbe molto modesta ed! in ogni caso non potrebbe, ad opera compiuta, oltrepassare la annualità di lire 1.S00.000: somma che, tenuto conto degli infiniti vantaggi 'li-retti ed indiretti anche per la stessa finanza, non deve allarmare nessuno.
In ogni caso, stabilito, in principio e nella legge, che nel bi­lancio non possa iscriversi la somma capitale, ma questa si for­nisca mediante annualità corrispondenti al servizio degli interessi e dell'ammortamento della somma capitale medesima, il peso sarà sempre moderato, ed io lascio alla saviezza del Governo, e del Par­lamento la determinazione del modo col quale ottenere la somma predetta.
L'articolo 5 non ha bisogno di spiegazioni : le opere si facciano con tutte le garanzie, con tutte le cautele di pubblicità e concoienza volute dalle leggi generali dello Stato : le vie normali cogliono es­sere anche le meno dispendiose e le più sicure.
Infine coll'articolo 6 ho cercato di provvedere a che un nesso, un legame comune, vi fosse fra i diversi enti interessati col mezzo' di una speciale Commissione che li rappresenti, la quale, sulle basi fissate da questa legge ed in pieno accordo con il Govèrno, faccia le pratiche occorrenti per realizzare, o dirò meglio capitalizzare, le varie specie e quote di contributo, versando l'ammontare nelle casse dello Stato. Questa rappresentanza avrebbe pure l'incarico di ve­gliare al buon andamento dei lavori. Ho stimato inutile aggiungere che annualmente questa Commissione farebbe una relazione sjii la-