Rassegna storica del Risorgimento

ABRUZZO ; CARBONERIA ; CLERO
anno <1932>   pagina <340>
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3*o Xi Wìigmìao Svoiate M Modena,
tempre un pericolo, anche peL Borbone, il qualév,sin dai 1810 [ca­sa va a un ètoWdato ggj la Chiesi*, .mnu ti nix provvido mezzo di governo? e. fe 'Chiesa non meno. Difatti, o in forza del trottata* rr.twi-ehiiiso il 16 febbraio. M8 fn rJBtabilfito il loroéecleiasdiàJper Xé discipline dei chieitéì, e delle-oMse; /(tacile tra klei) eie LÌ Oou-eMo Tridentino <*liinmò éfeglMiastìtòli'e là facoltà di censura ne' Ve­scovi contro qualunque Ifrasgredisae le leggi della 'blesa ejèt i snoi canoni, la facoltà, df 'Vescovi dmiipedli-e Ha sàianpa m fa pubbttca-: zione de' libri giudicati ieontraiiii Stile- saefe dottrine tlOJ. Come si vede, c'è anche in uesfcoj quanto; riguardava la Carl>ueria> I dire poteri M aiutavano a viiceiiia: a suo daanoj ÀSCIÌWUO: GO'I gif opri mezzi. vy
pél1 1S1Ì n'avesse fatto donniuda Mons. Domenico Riceiardune, novello Vescovo di Penne e Affi, oppir no, alla Santa Sede, il Car­dinal i Pietro-, Maggior fcwiere della Sette Apostolica* g accordava, tra é altre facoltà, questa : di assolse1 coloro che ave­vano dato il nome*-alla setta dei Frammassoni f' qualsivoglia al­tra setta, oppili -IÌTÌ nuovo glielo' '.'desseiroj. Era a loro>o>QbblIgo di abiurare l'eresie e promettere con giuramento di ubbidire aite Costuzioni di' Clemente XÈL e Benedetto XIV sulle Società segrete.: Dovevano altresì denunciale la settat i suoi precettà ss compiici, tolto il caso elle il pefiÉtétìte tejne-sse dalla denuncia il pericolo della vita o nn grave male. MQ qual casoflegìi doveva promettere di farlo, appena era eerJó: di nulla temere (11)..
Non occorre dire die la facoltà data al Vescovo di assolvere- Jt' Carbonari nella confessione era aècord?CCa .suboi-d inabamente .ai 158*=' *mh vescovili e; g effoti delle Diòcesi di' J?enne e kivi. W- oc­corre ag-gfagere (ine1 -il provvedimentodoveva essere:.generalles e ri­salire a tempo più lontano. Ma ebe accadde;?1 obbligo dì denun­cia re i complici, con speciali condizioni e'.ft pro-lfrono publico -, pe-sava ai penitenti: temevano, idi averne danni** non e'era mezzo o ragione jwcalesse a persuaderli del jsoutwfcrio. Cosi, molti <3ur-bonari non si confessavano più; <snon -lo?facevano per opporsi alle
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