Rassegna storica del Risorgimento
TROPPAU (CONGRESSO DI) ; CONGRESSI ; METTERNICH - WINNEBURG KLE
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1934
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Anni bah Alberti
tunisino rivoluzionario e una rivoluzione legittima operata dalle autorità costituite, da pure nell'ordine interno dello Stato, doveva tenersi conto non soltanto delle origini ma anche degli effetti.
A prescindere dalle offese all'ordine morale prodotte nell'esercizio legale dei propri poteri, non sopportabili e non giustificabili, la capacità di riforma che urtasse contro gli interessi e l'ordine pubblico degli altri Stati, anche se pacificamente attuata, non poteva ne doveva sfuggire al controllo di questi, non solo per tutela interna, ma anche a salvaguardia dell'integrità esterna.
ce I sovrani (affermava testualmente Mettermeli nella memoria illustrativa dei principi sottoposti alla ratifica del convegno di Troppau) non hanno scelta di consentire o di opporsi ad atti tendenti, in ultima analisi, alla dissoluzione stessa dello Stato sociale e, per conseguenza, alle più penose calamità delle quali i loro popoli potessero diventare vittime. D partito <c che essi devono prendere, è preventivamente determinato da una legge superiore ad ogni autorità umana. Le circostanze nelle quali essi si trovano, devono senza dubbio regolare le loro azioni e spesso restringere i loro sforzi: sarebbe assurdo pretendere che in ogni caso particolare la resistenza deva esce sere spinta agli ultimi estremi. Ma devono far valere le risorse, che ogni circostanza può offrire. Approvare il crimine equivale a esserne parte e non sconfessarlo altamente non è per nulla <( diverso dall'approvarlo.
Stabilendo come principio invariabile , (è sempre Mettermeli che parla) che le Potenze unite per la conservazione e la difesa dell'ordine sociale non riconosceranno alcuna rivolu- zione nata dalla rivolta ne nei suoi risultati, né nei suoi autori e dichiareranno altamente questo principio, noi avremo creato u il primo punto di accordo per gli amici dell'ordine e opposta una diga agli sforzi di implacabili nemici .
Sebbene fosse arduo determinare una discriminazione esatta fra rivoluzione e rivoluzione nate, ed eseguite da un potere legittimo o liberamente sanzionate dal potere legittimo (e non era ipotesi immaginaria), per non cadere in errore, per difetto di presunzione, MeiLermeli fissava la proposizione che, ad ogni buona cautela, era bene mantener fisso il principio dell'intervento in tutta la sua pienezza, con la sola riserva di restringerne l'uso ai casi particolari.