Rassegna storica del Risorgimento
1821 ; COSTITUZIONI ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno
<
1934
>
pagina
<
40
>
40
Silvio Pivano
numero fisso di rappresentami, che sono 3 per Torino, 2 per Genova. 2 per Chambery, 1 per Nizza, 1 per Alessandria; e anche i capitoli dei canonici hanno diritto alla nomina di rappresentanti propri, che sono 2 per Torino, 2 per la Savoia, 1 per Nizza, 1 per Genova; che, parimenti nella materia elettorale, pur essendo uguali il numero e la successione dei tre ordini di comizi, già ricordati (parrocchiali, distrettuali e provinciali), la nostra costituzione introduce, per i comizi provinciali, un comitato di vigilanza e controllo, in quella spagnuola mancante; che per la convalida dei deputati eletti, mentre la costituzione di Spagna predispone due commissioni di 5 e 3 membri, la nostra ne predispone tre, di 5, 3 e 3 membri, la terza delle quali <c per riferire sulla validità degli atti della seconda ; e così via.
Potremmo facilmente continuare in questa esemplificazione, ma crediamo non giovi. Giova invece di preferenza affrettarci là dove le differenze fra le due costituzioni incominciano a farsi più sensibili, per dire poi di quelle che segnano un netto distacco fra di esse.
7. Differenze sensibili si incominciano ad avere nel campo della religione, da poi che, se entrambe le costituzioni dichiarano che la religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato , quella spagnuola successivamente stabilisce di <c proibire l'esercizio di qualsivoglia altra religione (art. 12); la nostra invece dichiara di proteggere il culto pubblico della religione cattolica, apostolica, romana , ma di far rispettare anche c< i culti privati o domestici, autorizzati dai governi riconosciuti e singolarmente da quelli coi quali la monarchia è in relazione diplomatica o commerciale , e di far rispettare del pari i culti che l'uso ha fatto tollerare per il passato nella monarchia .
Parimenti, in questo campo dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, un altro punto è da rilevare: che mentre la costituzione spagnuola mantiene intatto il privilegio del foro ecclesiastico (art. 249). la nostra invece, così per gli ecclesiastici come per i militari, dispone (ari. 256) che essi <c continueranno a godere della giurisdizione del loro stato, ma soltanto per ciò che concerne la disciplina rispettiva e la su bordi-