Rassegna storica del Risorgimento
1821 ; COSTITUZIONI ; SARDEGNA (REGNO DI)
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1934
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Un progetto inedito di costituzione in Piemonti} nel 1821 41
nazione, e nel resto dipenderanno dalla giurisdizione ordinaria e generale (25).
8. Ed eccoci a considerare il campo, dove, come abbiamo già detto, il distacco fra le due costituzioni è più netto; ed è il campo, giova precisarlo subito, della diversa concezione del potere esecutiva, che la costituzione spagnuola deprime di fronte all'assemblea elettiva, e la nostra invece innalza, elevando, di fronte ad essa, in caso di conflitto, i poteri del Re.
E il punto di maggiore interesse, sopra del quale quindi si porta la nostra attenzione. La costituzione di Spagna è, com'è noto, feticista dei poteri dell'assemblea elettiva, presentata come l'origine e la depositaria di ogni potere. Donde la conseguenza che producendosi un conflitto fra l'assemblea e il Re, il quale rifiuti la sua sanzione ad una legge approvata dall'assemblea, sia l'assemblea che finisce per prevalere.
Non così la nostra costituzione. Essa riconosce e specifica i poteri dell'assemblea, che chiama, come abbiamo detto, Rappresentanza Nazionale; ma preminente nei suoi confronti appare la figura del Re.
Lo dimostra, anzitutto, la serie di articoli che definiscono, nel titolo TV, i poteri del Re in maniera più ampia che non faccia la costituzione di Spagna, aggiungendo alle norme in questa contenute la dichiarazione espressa che il Re è il capo supremo dello Stato (art. 168); che nel Re, oltre al potere esecutivo (art. 170). risiede il potere legislativo che egli esercita insieme con la Rappresentanza Nazionale (art. 169); che come nel Re risiedono lutti i poteri, così egli è anche la fonte prima, pura, inesauribile di tutte le grazie (art. 174) (26), A maggior illustrazione delie quali disposizioni è poi da ricordare anche
(25) L'articolo anzi, specificando, prosegue (con una delle aggiunte sopra ricordate, di mano dell'autore) : Par conséqucnt l'tiulorile ecclesiastique s'cxerce sue tonte chose puremenlc spirifuelie ou de so discipline particulièrc, et lei la juris-diction privée et reservéo de la polke no peut connoftrc, sauf dans les co qu peuvent interessar le bon ordre, le* bonncs mamrs ou la felicitò publiquc .
(26) La costituirono dichiara inoltro che il Re soprointende all'istruzione pubblica, insieme eolia Rappresentanza N'azionale, e fa insegnare e spiegare la costitu xione e le leggi da lui sanzionate, sotto Irresponsabilità dei suoi ministri (art. 175); e dei pari che al Ro spetta di riunirò e sciogliere la Dieta suprema e reale degli arbitri (art. 176), punto he più innanzi avremo occasione di esaminare.