Rassegna storica del Risorgimento

1821 ; COSTITUZIONI ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1934>   pagina <44>
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44 Silvio Pivano
II nostro progetto ricorre ad una soluzione intermedia, ohe è la seguente. Rifiutatasi dal Re per tre volte la sanzione ad una legge votata per tre volte e in tre anni successivi dall'assemblea, il conflitto viene sottoposto, per la sua risoluzione, ad un organo speciale che la costituzione predispone e a cui dà nome di ce Dieta straordinaria e suprema degli arbitri . La costituzione è molto precisa e minuta al riguardo. Due suoi capitoli sono infatti dedicati alla composizione e al funzionamento di questa Dieta (31), e le norme principali sono le seguenti. La Dieta è composta di 100 membri, nominati dal Re. Questi membri sono di 11 categorie : - - le prime 4 costituite da membri ce nati , che sono i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e gli abati privile­giati ; i generali d'armata ; i presidenti di tribunale e i maggiori e comandanti di piazza; una quinta categoria costituita da un decurione per ogni città di primo grado e da un canonico per ogni chiesa metropolitana; altre quattro formate da 24 dottori in leggi, 12 nobili, 15 borghesi, e da un membro per cia­scuno dei collegi costituiti dalla Rappresentanza Nazionale nelle sue prime riunioni (32). Per queste quattro categorie le nomine sono fatte dal Re su liste doppie presentate dai col­legi. Infine due ultime categorie, costituite una di membri nomi­nati, uno per ciascuno, dai corpi di artiglieria, genio e marina, l'altra di sei ecclesiastici eletti dai monaci ed ex-monaci delle congregazioni regolari, con nomine da sottoporsi alla scelta dei vescovi o affidale, in caso di contestazione, alla sorte.
Se, come appare probabile dal lungo elenco, i membri nati e i proposti eccedono complessivamente il numero di 100, essi vengono ridotti a questo numero con un procedimento che la costituzione descrivevi rimasti costituiscono la Dieta che, sotto la presidenza dell'arcivescovo e la vicepresidenza del generale d'armata e del giureconsulto più anziani, premesse solenni fun-
(31) Sono i capitoli XI e XII del tic III.
132i La costituzione di questi a collegi di 11 membri ciascuno è regolata dall'art. 105 della nostra costituzione. Ivi appunto è detto che spettava alla Rappre­sentanza Nazionale di occuparsi A formar dami la capitale de la Monarchie ontani de collèges qu'elle eroira otre nécessoires et correspondans aux différentes branche et di vision du gouvernement politi que ; e ne sono del pari indicate le funzioni.