Rassegna storica del Risorgimento

GIBUTI
anno <1934>   pagina <80>
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80 Angelo Piccioli
ferin, e del 5 maggio 1894 (Crispi-Clare Ford) furono il resultato dì circa 25 anni di azione diplomatica e coloniale, che aveva per mira ed ebbe per sintesi di mettere tutta l'Etiopia, consen­ziente l'Inghilterra (2), nella sfera d'influenza dell'Italia, e di unirla in un insieme politico ed economico all'Eritrea al Nord e alla Somalia al Sud.
I due protocolli del 24 marzo e 15 aprile 1891 ebbero una storia, oltreché lunga, molto agitata, e possono ben dirsi quasi due convenzioni di pacificazione tra Italia e Inghilterra. Il primo, óltre alla determinazione della sfera d'influenza tra Italia e Inghilterra nella regione dell'Oceano Indiano, si chiuse per noi con la pèrdita di Chi.imaio, come transazione tra la nostra rinuncia all'occupazione intera e poi al condominio di quella località già concessaci ripetutamente dal Sultano di Zanzibar fin dal 1886 e pattuita negli accordi tra Governo italiano e Società britannica dell'Africa Orientale, e la correzione del­l'errore occorso a danno dell'Italia, come potenza protettrice dell'Etiopia, nella determinazione della sfera d'influenza ita­liana nel sud etiopico, indicata all'8 parallelo nella convenzione del 3 agosto 1889 tra Governo italiano e Società britannica del­l'Africa Orientale, e portata al 6 parallelo dal protocollo anglo­italiano del 24 marzo 1891. comprendendovi cosi i paesi Galla e il Calia che ne erano stati esclusi, sebbene facenti parte del­l'Etiopia, nonché la facoltà a noi derivatane di trattare con l'Inghilterra per la concessione dei territori costieri del Benadir, posti, secondo lo stesso protocollo, nella sfera d'influenza italiana.
II protocollo del 15 aprile 1891, oltre alla determinazione della sfera di influenza tra l'Italia e Inghilterra nelle regioni del
(2) Ricordiamo che il 2 novembre 1889 Lord Salisbury. dopo aver fatto a Crispi, allora interim degli affari esteri, amichevoli osservazioni 6lla portata della notificazione alle potenze dell'ari. XVli del trattato di Uccialli a termini dell'ar­ticolo 34 dell'Atto generale di Berlino, fece seguire la seguente significativa dichia­razione: v Tali obiezioni non mi impediscono di prendere atto della notificazione ricevuta, sia essa o no conforme all'art. 34 dell'Atto pel Congo, né impediscono <t di esser tinto delta supremazia acquistata dall'Italia in Etiopia > TE soggiunse : Mi occorre ora di aggiungere ohe, dopo la occupazione di Massaua, io, prima di tutti, <( consigliai personalmente il Governo italiano, per mezzo del Senatore Pantaleone, K di aprirsi nna strada nell'inferno dell1 Africa, e di avere por meta il protettorato dell*Abiasima. Per quanto concerne la Gran Bretagna, mi preme soltanto che gli a interessi commerciali britannici non siano pregiudicati dal nuovo trattato, e ciò non tanto per la importanza di quegli interessi, che non è cospicua, ma per evitare lagnanze in Parlamento e nell'opinione pubblica contro l'Italia .