Rassegna storica del Risorgimento
GIBUTI
anno
<
1934
>
pagina
<
82
>
2 Angelo Piccioli
politica che volle chiamarsi di raccoglimento ma che fu solo di dannose rinuncie.
Il protocollo anglo-italiano del 5 maggio 1894 completa la delimitazione dei precedènti protocolli del 24 marzo, 15 aprile 1891, nella sfera d'influenza tra Italia e Inghilterra nell'Africa orientale per quanto riguarda il paese dei Somali, in modo da comprendere anche l'Harrar nella sfera italiana; stahilisce nel porto di Zeila uguaglianza di trattamento fra sudditi e protetti britannici ed italiani, in tutto ciò che concerne le loro persone, i loro beni e l'esercizio del commercio e dell'industria; e in una dichiarazione annessa, e di carattere confidenziale, regola in via temporanea fra Italia e Inghilterra i contatti delle due Potenze con le popolazioni di confine e con l'autorità dell'Harrar, rimanendo ferma la posizione dell'Italia di Potenza protettrice dell'Etiopia formalmente riconosciuta dall'Inghilterra.
H Governo francese, avuta conoscenza dai documenti parlamentari italiani del protocollo del 5 maggio 1894 e dal Governo britannico della dichiarazione confidenziale, presentò formali riserve per quei documenti che diceva in opposizione alla dichiarazione franco-britannica del 29 febbraio 1888 contenente la riserva di non rinunciare ad opporsi ad un'altra Potenza che cercasse di arrogarsi diritti sulFHarrar. Si rispondeva trionfalmente da Italia e Inghilterra in una lunga corrispondenza: argomento principale il fatto che il Governo francese, lungi dai servirsi delle suddette riserve, avea, il 20 ottobre 1889 (Spuller), preso atto formale della notificazione fatta dall'Italia 111 ottobre 1889, in conformità e a termini dell'art. 34 dell'atto generale di Berlino del 1885, che costituisce la base attuale del diritto pubblico europeo in Africa, e delle stipulazioni dell'art. 17 del trattato di Ucciaili del 2 maggio 1889, che faceva dell'Italia la potenza protettrice dell'Etiopia, di cui l'Harrar formava già parte integrante fin dal gennaio 1887.
Esposti così il carattere e il contenuto dei tre protocolli italo-britannici, dobbiamo subito dire che quei tre protocolli riguardavano il campo di azione esclusiva reciprocamente guarentita a Italia e Inghilterra nelle regioni riservate alla influenza di ciascuna delle due Potenze, ma, non riferendosi né ad occupazioni sulla costa ne a protettorati, non erano tra gli atti che dovessero essere notificati alle potenze in virtù dell'art. 34 dell'atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885. E però dalla