Rassegna storica del Risorgimento

GIBUTI
anno <1934>   pagina <82>
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2 Angelo Piccioli
politica che volle chiamarsi di raccoglimento ma che fu solo di dannose rinuncie.
Il protocollo anglo-italiano del 5 maggio 1894 completa la delimitazione dei precedènti protocolli del 24 marzo, 15 aprile 1891, nella sfera d'influenza tra Italia e Inghilterra nell'Africa orientale per quanto riguarda il paese dei Somali, in modo da comprendere anche l'Harrar nella sfera italiana; stahilisce nel porto di Zeila uguaglianza di trattamento fra sudditi e protetti britannici ed italiani, in tutto ciò che concerne le loro persone, i loro beni e l'esercizio del commercio e dell'industria; e in una dichiarazione annessa, e di carattere confidenziale, regola in via temporanea fra Italia e Inghilterra i contatti delle due Potenze con le popolazioni di confine e con l'autorità dell'Harrar, rima­nendo ferma la posizione dell'Italia di Potenza protettrice del­l'Etiopia formalmente riconosciuta dall'Inghilterra.
H Governo francese, avuta conoscenza dai documenti parla­mentari italiani del protocollo del 5 maggio 1894 e dal Governo britannico della dichiarazione confidenziale, presentò formali riserve per quei documenti che diceva in opposizione alla di­chiarazione franco-britannica del 29 febbraio 1888 contenente la riserva di non rinunciare ad opporsi ad un'altra Potenza che cercasse di arrogarsi diritti sulFHarrar. Si rispondeva trionfal­mente da Italia e Inghilterra in una lunga corrispondenza: ar­gomento principale il fatto che il Governo francese, lungi dai servirsi delle suddette riserve, avea, il 20 ottobre 1889 (Spuller), preso atto formale della notificazione fatta dall'Italia 111 ot­tobre 1889, in conformità e a termini dell'art. 34 dell'atto generale di Berlino del 1885, che costituisce la base attuale del diritto pubblico europeo in Africa, e delle stipulazioni del­l'art. 17 del trattato di Ucciaili del 2 maggio 1889, che faceva dell'Italia la potenza protettrice dell'Etiopia, di cui l'Harrar formava già parte integrante fin dal gennaio 1887.
Esposti così il carattere e il contenuto dei tre protocolli italo-britannici, dobbiamo subito dire che quei tre protocolli riguar­davano il campo di azione esclusiva reciprocamente guarentita a Italia e Inghilterra nelle regioni riservate alla influenza di ciascuna delle due Potenze, ma, non riferendosi né ad occupa­zioni sulla costa ne a protettorati, non erano tra gli atti che dovessero essere notificati alle potenze in virtù dell'art. 34 dell'atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885. E però dalla