Rassegna storica del Risorgimento

LANZA GIOVANNI ; GIOVANNI (S.) BOSCO
anno <1934>   pagina <214>
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214 de Vecchi dì Val Cismon
2 - Che iti oggi a seguilo delia Legge 13 maggio 1871 sulle Guarentigie Pontificali essendo ristretto il R. exequatur alla pura concessione delle temporalità, quando consti al R. Governo di fatto che Tizio fu nominato Vescovo dal S. Padre, sembra inutile la pre­sentazione delle rispettive Bolle, giacché cessano gli antichi motivi per cui i Governi le volevano vedere, come provvidenze, a detta dei loro canonisti, emanate da un principe estero. Ora tale non dovrebbesi più considerare, ne la Chiesa, né il sno Capo, la cui autorità è pro­clamata libera ed indipendente nel Regno d'Italia nell'esercizio del suo Ministero secondo la legge 13 maggio p. p..* anzi gli Atti conci­storiali dovrebhonsi considerare come atti pubblici uffiziali, senza essere sottoposti ad altra confermazione.
3* - Ciononostante i Vescovi giusta le istruzioni Pontificie avendo notificato la loro nomina, e pacifico possesso preso nelle rispet­tive loro sedi dietro presentazione delle loro Bolle ai Capitoli, sembra che ciò basterebbe per ottenere le temporalità senza obbligarli a presentare altro titolo di nomina che non saprebbero rinvenire.
Inoltre la presentazione delle Bolle per le temporalità non cam­bia punto la giurisdizione ottenuta in forza delle medesime, che libe­ramente può esercitarsi a termine degli articoli 15 e 16 della predetta Legge, e frustranee sarebbero queste disposizioni se gl'Investiti non avessero a godere della Dote che forma i Benefizi vescovili, pel noto principio antichissimo in giurisprudenza a Beneficium propter officìum .
4 - Il voler la presentazione delle Bolle prima che un Vescovo possa conseguire la temporalità renderebbe pressoché inutile la pre-conizzazione del medesimo; perciocché Esso nella Società civile sarebbe nella condizione di vero mendicante. Gli stessi Cardinali, gli stessi Pontefici dopo la loro elezione non potrebbero prendere pos­sesso né del Vaticano, né di altro edifìzio che appartenesse alla mensa Pontificia o Cardinalizia, senza prima presentare i titoli della loro proclamazione, che è quanto dire senza che la loro elezione venga prima confermata dal Governo.
5 - Sarebbe inoltre desiderabile, che il R. Co verno provve­desse coi fondi dei R. Economati che godettero le rendite delle diverse Mense vescovili, a far mobiliare i rispettivi Episcopi! in modo deco­roso e stabile, come già si pratica per gli appartamenti destinati ai pubblici umzii delle Prefetture e Sottoprefetture; imperciocché vedesi