Rassegna storica del Risorgimento

QUESTIONE ROMANA ; MENABREA LUIGI FEDERICO
anno <1916>   pagina <74>
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Avanainio A.vmolni
tere indiretto del Papato nelle leggi civili; schema che ridestò tutte le paure de' Gabinetti europei e più che altrove in Germania; al­lora senza consultare i col leghi il Darà, con atto di notevole audacia, mandò il 20 febbraio al Banneville, ambasciatore presso la Santa Sede, una vivace protesta, che però Napoleone IH cono­sceva e, forse, aveva inspirato, di certo approvato. U giorno di poi il Consiglio de' Ministri, informatone, persuase a fermare per telegrafo la protesta e attenuarne la forma: inutile ; Pio IX, ben vedendo che si minacciava con quell'atto la proclamazione del­l'infallibilità, ordinò ohe si affrettassero le decisioni del Concilio (6 marzo) e il 19 marzo l'Antonelli rispondeva officialniente a Pa­rigi con una coperta apologia del potere indiretto. Nonostante lo scacco, risaputosi d'un Postulatimi della maggioranza per l'infalli­bilità, il medesimo Daru espresse le sue inquietudini all'ambascia­tore Banneville e supplicò i deputati a lui più amici di permettere ohe si facesse opposizione al nuovo dogma,1 poi, agitandosi ancora, orientò nella medesima direzione il conte Bisinarck, che, nello schèi- ! inirsi da una formale iniziativa, consigliò a Benedetti la riunione' d'una conferenza sa gli affari di Roma. Invece a Daru parve pre­feribile l'invio d'uno speciale ambasciatore al Concilio, ponendo gli occhi sul De Broglio, ma tutti i Gabinetti senza eccezione si rifiutarono, compreso l'italiano, che si affrettò a muovere le se­guenti osservazioni: L'Italia aver già rappresentati al Governo fran­cese prima che il Concilio si radunasse gl'inconvenienti dell'occu­pazione militare straniera; le sue previsioni essere ora confermate dal fatto, perchè il Governo francese, volendo combattere la pro­clamazione dell'infallibilità, ricorreva appunto alla considerazione d'interessi politici: tutto ciò corroborare la politica italiana, la quale aveva invece per scopo la libertà della Chiesa nel diritto comune e la separazione della competenza rispettiva della potestà spirituale e della temporale; l'opinione pubblica essere istruita dalla testimonianza di prelati illuminati, i quali vedevan da vi­cino in Roma i funesti effetti della confusione tra le due potestà, e quindi poter giudicare imparzialmente se l'Italia oppure la Corte di Roma éran cagione di turbamento del mondo religioso : questa situazione irregolare del Governo pontificio dipendere dalFinter-
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