Rassegna storica del Risorgimento

1815 ; BOLOGNA ; ROSSI PELLEGRINO ;"GUELFIA"; GIOACCHINO MURAT
anno <1916>   pagina <143>
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Bologna e Pellegrino Itomi ÌA-'Ì
cammino dell'esercito, il Rossi il 21 aprile pubblicò, nonSappfamo se a Cesena o a Rimini, un manifesto dichiarante che, essendo indi­spensabile l'adoperare pel servizio dell'armata di S. M. tutti i mezzi di sussistenza che poteva somministrare quella Comune, era d'uòpo che gli emigranti civili che colà si trovavano, tranne i pochi che dovevano rimanervi a causa di pubbliche funzioni ed impieghi, si recassero senza ritardo in altre città più lontane dalla linea militare, e che intanto a fine potessero godere delle benefiche disposizioni del Re era necessario che cadauno di essi si presentasse entro l'indomani al signor Prefetto suo speciale incaricato per formare uno Stato regolare e comprensivo di tutti con riportarne il relativo certificato, e che quelli che volessero rendersi più utili alla patria facendo il servizio militare potrebbero formare una compagnia franca onde cooperare all'avanzamento dell'armata e contribuire al ritorno loro ai propri focolari ,l
i Montanari L. Negli albori del Risorgimento eco. a. e. p. 138. È noto poi come il fiossi pervenuto a Napoli fini col l'imbarcarsi per la Francia e di là passò in Svizzera, dove pubblicò a G-enthod, con data 14 luglio 1815, un'autodifesa, per aprirsi la via al ritorno nella sua Bologna. Difatti, restaurato il Governo pontificio, egli tornovvi nell'agosto 1815, fiducioso nel proclama 5 luglio del card. Oonsalvi promettente < oblio completo di tutto ciò ch'era accaduto in quelle provinole in tutto il tempo in cui erano slati distaccate dal dominio di 8. 8. rela­tivamente alla condotta ed opinione politica di qualunque individuo. Se non che, colà giunto, vi trovò l'editto 12 agosto del Legato card. Giustiniani sui Forestieri, ohe non solo faceva obbligo di presentare le carte di riconoscimento e di denunciarsi alla Polizia, ma all'art. 6 prescriveva: Ogni qualvolta non si trovi un giusto motivo a prolungar la sua dimora sotto le condizioni volute superiormente, il forestiero (di qualunque grado, condizione, qualunque sia l'epoca della fissata di lui dimora ih questa Città e provincia) non potrà trattenersi senza speciale permesso da ottenersi da Noi in isoritto, ed anzi dovrà sloggiarne entro il termine ohe gli verrà intimato, e in caso di contrav­venzione egli verrà trattato oome sospetto, e tradotto, dalla pubblica forza ai confiuL "munito di un foglio di via*. Oome forestiero quindi, e non pel provvedi­mento generale dell'esilio dei maggiori compromessi del 1815, come affanna il suo biografo D'Ideville (a p. 81 della eoa opera: Le conile Pellegrino Rosai, savio non oeuvre, sa mori. Paris, Oelmann Lóvy, IEW7) Pellegrino Eossi fu subito sfrattato dalla polizia pontificia. Il cronista Rangoni annotò in proposito: Entro24 ore, Bensa uscire di casa, ha dovuto abbandonare Bologna per dirigersi a Carrara, alcuni dicono a Roma. KélVIndice del Protocolli' riservato del 1815 (Archivio di Stato di Bologna) sotto il nome: Rossi Pellegrino è annotato: Sua dichiara­zione per portarsi a Pisa e avviso a quel Governo, indi-andosii numeri : 175, 251 802 846 a 442. 614. Questo carteggio però è stato per noiirr perihJfe II Letami, nel suo articolo su Gioao bino Murat e le aspirazioni unitarie del 1815, pubblicato nell'-drcAitrio storico per le province napoletane dei 1901, a p. 192 accenna