Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI
anno
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1934
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pagina
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1173
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Sugli AròMtò privati
che trovava generalmente fautori negli studiosi di storia, intesa a far prevalere sull'interesse privato quello della cultura nazionale; l'altra, sostenuta da qualche giurista, che consigliava di procedere con molta cautela in una materia tanto delicata, ricordando le disposizioni dello Statuto sull'inviolabilità della propietà privata.
Alla prima tendenza, per citare qualche esempio, appartiene CLEMENTE LUPI che nell'articolo Pensiamo agli archivi (Rassegna Nazionale del 16 ottobre 1897) proponeva addirittura d'imporre ai proprietari di archivi privati l'obbligo di ordinare le loro carte, inventariarle e metterle a disposizione del pubblico; alla seconda Ezio SEBASTIANI (Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia, Torino, Bocca, 1904. Estr. dalla Rivista Italiana di Scienze Giuridiche, pp. 178 e sgg.), che sosteneva non potere lo Stato esercitare se non una vigilanza generica e limitata alle carte ce aventi un contenuto storico esclusivamente , salvo sempre al privato il diritto di concedere o no il permesso di accesso nel proprio archivio.
Qualche altro giurista, interessandosi di questi archivi in quanto oggetto di proprietà e come tali facilmente soggetti a manomissioni e smembramenti, sopratutto in occasione di successioni ereditarie, propose che per legge se ne sancisse la incommerciabilità e non disponibilità nel caso di mancata successione legittima, dovendo essi appartenere <c jure sanguinis a coloro che continuavano a portare il nome della famiglia, anche se di rami collaterali (A. ALIPPI, Gli archivi domestici come oggetto di proprietà. Recanati, 1903).
Finalmente la legge del 20 Giugno 1909, N. 364, assoggettando alle disposizioni stabilite per le antichità e le belle arti anche le Cose mobili che abbiano interesse storico , pose qualche rimedio alla noncuranza dello Stato per quel che riguarda gli archivi privati. Senonchè la legge non poteva avere piena efficacia, perchè, richiedendosi la preventiva notificazione dell'importante interesse ai proprietari, non si sapeva e non si sa come provvedervi, ignorandosi quasi sempre l'esistenza degli archivi o, quanto meno, il valore storico dei documenti in essi contenuti. Perciò, non ostante la legge, si può dire che il problema sia sempre al punto di partenza, vale a dire al voto del VI Congresso Internazionale di Statistica del 1867.
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