Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI
anno <1934>   pagina <1173>
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Sugli AròMtò privati
che trovava generalmente fautori negli studiosi di storia, intesa a far prevalere sull'interesse privato quello della cultura nazio­nale; l'altra, sostenuta da qualche giurista, che consigliava di procedere con molta cautela in una materia tanto delicata, ricor­dando le disposizioni dello Statuto sull'inviolabilità della pro­pietà privata.
Alla prima tendenza, per citare qualche esempio, appartiene CLEMENTE LUPI che nell'articolo Pensiamo agli archivi (Ras­segna Nazionale del 16 ottobre 1897) proponeva addirittura d'imporre ai proprietari di archivi privati l'obbligo di ordinare le loro carte, inventariarle e metterle a disposizione del pub­blico; alla seconda Ezio SEBASTIANI (Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia, Torino, Bocca, 1904. Estr. dalla Rivista Italiana di Scienze Giuridiche, pp. 178 e sgg.), che sosteneva non potere lo Stato esercitare se non una vigi­lanza generica e limitata alle carte ce aventi un contenuto sto­rico esclusivamente , salvo sempre al privato il diritto di con­cedere o no il permesso di accesso nel proprio archivio.
Qualche altro giurista, interessandosi di questi archivi in quanto oggetto di proprietà e come tali facilmente soggetti a manomissioni e smembramenti, sopratutto in occasione di suc­cessioni ereditarie, propose che per legge se ne sancisse la incommerciabilità e non disponibilità nel caso di mancata suc­cessione legittima, dovendo essi appartenere <c jure sanguinis a coloro che continuavano a portare il nome della famiglia, anche se di rami collaterali (A. ALIPPI, Gli archivi domestici come oggetto di proprietà. Recanati, 1903).
Finalmente la legge del 20 Giugno 1909, N. 364, assog­gettando alle disposizioni stabilite per le antichità e le belle arti anche le Cose mobili che abbiano interesse storico , pose qualche rimedio alla noncuranza dello Stato per quel che riguarda gli archivi privati. Senonchè la legge non poteva avere piena efficacia, perchè, richiedendosi la preventiva notificazione dell'importante interesse ai proprietari, non si sapeva e non si sa come provvedervi, ignorandosi quasi sempre l'esistenza degli archivi o, quanto meno, il valore storico dei documenti in essi contenuti. Perciò, non ostante la legge, si può dire che il pro­blema sia sempre al punto di partenza, vale a dire al voto del VI Congresso Internazionale di Statistica del 1867.
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