Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI
anno <1934>   pagina <1175>
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Sugli Archivi privati 1173
Patria la quiete necessaria per le opere della pace; fa intanto voto che siano subito presi quei provvedimenti, indispensabili ed improrogabili, che valgano ad eliminare o almeno ad atte­nuare i pericoli d'una dispersione e d'una distruzione ugual­mente nefaste del materiale archivistico. Provvedimenti che potrebbero attuarsi nel modo che qui si propone:
1 - Attribuire agli Archivi di Stato, nell'orbita delle rispettive circoscrizioni, Fazione di vigilanza che la legge sulle antichità e le belle arti prescrive per i documenti di importanza storica; mettere a disposizione di essi Archivi di Stato i fondi necessari per eventuali verifiche, inventari ed acquisti; obbli­gare i medesimi, sotto la loro diretta responsabilità, ad intimare le notificazioni di sommo pregio, avuto riguardo all'importanza delle carte e alla maggiore o minore garanzia di conservazione da parte dei proprietari o possessori, provvedendo in caso di gravi ed imminenti pericoli di dispersioni, all'inventario o all'espropriazione forzata prevista dall'art. 7 della legge pre­detta.
2 - Ordinare un censimento generale di tutti gli archivi pubblici e privati, da chiunque ed a qualunque titolo siano dete­nuti e posseduti; prescindendo dagli Archivi di Stato, dai Notarili, nonché da quelli Provinciali del Mezzogiorno che sono sottoposti alla vigilanza degli Archivi di Stato: mediante l'ob­bligo della denunzia dentro un termine fisso e con sanzioni severe contro gli inadempienti.
ce 3 - Imporre che in ogni caso sia mantenuta integra l'unità dei fondi archivistici, in modo che vengano evitate mano­missioni dannose alla compagine originaria dei fondi stessi . Questo ordine del giorno ottenne l'adesione di tutti gli istituti di cultura italiani ; ma non incontrò il favore dell'Ac­cademia delle scienze di Torino (Classe di scienze morali, sto­riche e filologiche), che nell'adunanza del 16 febbraio 1919 approvò una relazione di Federico Patella reeisamente*contraria ai provvedimenti proposti. L'obiezione sostanziale, come era avvenuto al Congresso della Società Storica Subalpina tenuto a Chieri, fu che si sarebbe leso il diritto dei privati, senza che il fatto fosse giustificato da certi ed evidenti motivi di utilità pub­blica; e, come nel Congresso di Chieri, si partiva dall'ignoranza della legge del 1909.