Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI
anno <1934>   pagina <1177>
immagine non disponibile

Sugli Archivi privati 1177
2 - Ordinare con provvedimento legislativo il censimento degli archivi privati, obbligando i possessori di archivi privati a farne denunzia ai Soprintendenti o Direttori degli archivi di Stato della circoscrizione mediante inventario soltanto descrit­tivo. L'archivio di Stato in alcuni casi di speciale importanza, potrebbe concorrere alla compilazione dell'inventario. Punite la mancata denunzia e la denunzia incompleta. Obbligo di aggior­nare l'inventario, quando si tratta di nuovi acquisti a qualunque titolo essi siano avvenuti.
3 - Proibita l'alienazione di qualsiasi codice, documento, atto senza il parere favorevole dato caso per caso dal Soprin­tendente o Direttore dell'archivio di Stato della circoscrizione. Ammesso il reclamo dal parere del Soprintendente al Ministero dell'Interno che, uditi gli organi consultivi, decide inappella­bilmente.
4 - Vietato alle cartiere di procedere al macero di atti senza il parere del Soprintendente o del Direttore dell'archivio di Stato della circoscrizione.
5 - Attribuire, per quanto riguarda i manoscritti di qua­lunque natura e di qualunque epoca ai Soprintendenti e Diret­tori degli Archivi di Stato le attribuzioni attualmente deferite agli Ispettori Bibliografici per sopprimere una singolare contra­dizione, giacche le stesse competenze sono state già attribuite ai Soprintendenti e Direttori degli Archivi di Stato dal rego­lamento. Senonchè le Soprintendenze archivistiche sono oggi un puro nome ed un titolo aggiunto alle direzioni degli archivi più importanti; ma non hanno nessuna funzione effettiva e oc regolamentare , come quelle bibliografiche che io, Ministro dell'Istruzione Pubblica, istituii, tanto che, quando occorra far la dichiarazione d'importante interesse per pergamena od altro materiale archivistico, si è costretti a sollecitare l'intervento dei Soprintendenti Bibliografici ai quali soltanto la legge attribuisce una tale facoltà.
Un'altra grave questione è quella delle manomissioni o smem­bramento degli archivi in occasione di successioni ereditarie. Che lo Stato abbia diritto d'intervenire per scongiurare tali peri­coli non vi può essere dubbio. In regime fascista la conside­razione del pubblico interesse ìnsito negli archivi privati è uno degli aspetti della dottrina e della pratica sui rapporti fra lo