Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI
anno
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1934
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pagina
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1177
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Sugli Archivi privati 1177
2 - Ordinare con provvedimento legislativo il censimento degli archivi privati, obbligando i possessori di archivi privati a farne denunzia ai Soprintendenti o Direttori degli archivi di Stato della circoscrizione mediante inventario soltanto descrittivo. L'archivio di Stato in alcuni casi di speciale importanza, potrebbe concorrere alla compilazione dell'inventario. Punite la mancata denunzia e la denunzia incompleta. Obbligo di aggiornare l'inventario, quando si tratta di nuovi acquisti a qualunque titolo essi siano avvenuti.
3 - Proibita l'alienazione di qualsiasi codice, documento, atto senza il parere favorevole dato caso per caso dal Soprintendente o Direttore dell'archivio di Stato della circoscrizione. Ammesso il reclamo dal parere del Soprintendente al Ministero dell'Interno che, uditi gli organi consultivi, decide inappellabilmente.
4 - Vietato alle cartiere di procedere al macero di atti senza il parere del Soprintendente o del Direttore dell'archivio di Stato della circoscrizione.
5 - Attribuire, per quanto riguarda i manoscritti di qualunque natura e di qualunque epoca ai Soprintendenti e Direttori degli Archivi di Stato le attribuzioni attualmente deferite agli Ispettori Bibliografici per sopprimere una singolare contradizione, giacche le stesse competenze sono state già attribuite ai Soprintendenti e Direttori degli Archivi di Stato dal regolamento. Senonchè le Soprintendenze archivistiche sono oggi un puro nome ed un titolo aggiunto alle direzioni degli archivi più importanti; ma non hanno nessuna funzione effettiva e oc regolamentare , come quelle bibliografiche che io, Ministro dell'Istruzione Pubblica, istituii, tanto che, quando occorra far la dichiarazione d'importante interesse per pergamena od altro materiale archivistico, si è costretti a sollecitare l'intervento dei Soprintendenti Bibliografici ai quali soltanto la legge attribuisce una tale facoltà.
Un'altra grave questione è quella delle manomissioni o smembramento degli archivi in occasione di successioni ereditarie. Che lo Stato abbia diritto d'intervenire per scongiurare tali pericoli non vi può essere dubbio. In regime fascista la considerazione del pubblico interesse ìnsito negli archivi privati è uno degli aspetti della dottrina e della pratica sui rapporti fra lo