Rassegna storica del Risorgimento

anno <1935>   pagina <448>
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448 Appunti e notizie
Considerata l'urgente ed assoluta necessità di istituire un Istituto nazionale per gli studi di storia antica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Udita la Giunta centrale per gli studi storici;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazio­nale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. E istituito in Roma il Regio istituto italiano per la storia antica.
Art. 2. U Regio istituto di archeologia e di storia dell'arte funge, per quel che concerne l'archeologia, da sezione del Regio istituto italiano per la storia antica.
Art. 3. Il Regio istituto italiano per la storia antica è retto da un Consiglio direttivo, composto di un presidente e di quattro membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 4. È istituita in Roma presso il Regio istituto italiano per la storia antica una Scuola di storia antica con lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi ad essa relativi.
La direzione della Scuola di storia antica sarà affidata ad uno dei cinque compo­nenti del Consiglio direttivo del Regio istituto italiano per la storia antica.
Art. 5. Presso la Scuola potranno essere comandati insegnanti di Istituti medi d'istruzione del Regno, in numero non superiore a tre contemporaneamente.
Il comando avrà la durata di un triennio e potrà essere confermato per unsnc cessivo periodo di non oltre due anni.
Agli insegnanti comandati come innanzi sono applicabili, nei riguardi della carriera, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con Nostro decreto del 27 novembre 1924, n. 2367.
Art. 6. - Potranno essere ammesse alla Scuola altre persone, anche se estranee alla pubblica amministrazione, le quali abbiano dimostrato speciali attitudini alle ricerche e agli studi storici.
Art. 7. Il Regio istituto italiano per la storia antica proporrà le persone da chiamare presso la scuola e, con apposito regolamento, che dovrà essere appro­vato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, intesa la Giunta centrale per gli studi storici, saranno stabilite tutte le norme atte a discipli­nare l'ordinamento e l'attività della Scuola stessa.
Art. 8. - L'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge conia legge 20 dicembre 1934, n. 2124, è sostituito dal seguente:
E istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici, avente come organi diretti il Regio istituto italiano per la storia antica, il Regio istituto storico italiano per il medioevo, il Regio istituto storico italiano per l'età moderna e con­temporanea e la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano.
Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici.
La Giunta è composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa i presi­denti dei quattro istituti di cui al 1 comma del presente articolo.
Gli altri sette membri sono nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.
<c Ugualmente con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, è nominato il presidente della Giunta .
Art. 9. Il Governo del Re ha facoltà di emanare, sentita la Giunta centrale per gli studi storici, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Art, 10. - Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.