Rassegna storica del Risorgimento

anno <1935>   pagina <449>
immagine non disponibile

Appunti e notizie 449
Art. U* Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conver­sione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 25 febbraio 1935 - Anno XIII.
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - Di REVEL - DE VECCHI DI VAL CISMON.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 357, foglio 23. - MANCINI.
REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 109. Soppressione del Comitato nazionale di scienze storiche e devoluzione delle funzioni ad esso relative alla Giunta centrale per gli studi storici.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 15 novembre 1928-VTI, n. 3218, relativo all'istituzione in Roma di un Comitato nazionale di scienze storiche;
Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934XIII, n. 2124, relativo all'istituzione di una Giunta centrale per gli studi storici;
Riconosciuta la necessità di unificare l'attività del Comitato di scienze storiche e della Giunta centrale per gli studi storici;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Il Comitato nazionale di scienze storiche è soppresso e le sue funzioni sono devolute alla Giunta centrale per gli studi storici.
Art. 2. - La Giunta centrale per gli studi storici provvede alla designazione dei due delegati titolari che rappresentano permanentemente l'Italia nel Comitato internazionale di scienze storiche, scegliendoli fra gli appartenenti ai seguenti istituti:
a) Regio istituto italiano per la storia antica;
b) Regio istituto storico italiano per il medio evo;
e) Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;
d) Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;
e) Unione accademica nazionale
La Giunta centrale per gli studi storici provvede inoltre alla eventuale nomina dei delegati aggiunti previsti dall'articolo 2 dello statuto del Comitato internazionale