Rassegna storica del Risorgimento
OUCHY (PACE DI)
anno
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1935
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pagina
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832
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832 Angelo Piccioli
point delle richieste da fare. I peripatetici colloqui fra i nostri fiduciari avevano portato a scambi molto fruttuosi di idee. Volpi, per cui la diplomazia levantina era tutt'altro che un mistero, si era preoccupato di far capire ai colleghi la necessità di tener pronte varie formule levantine da lanciare addosso all'interlocutore che si trovava loro di fronte, e aveva indotto Bertolini e Fusinato a farsi dar carta bianca da Giolitti, su tali espedienti di natura formale,
Come conclusione delle nostre elucubrazioni serali peripatetiche scriveva al Presidente Fon. Bertolini il 12 luglio siamo giunti ad intravedere la possibilità di una soluzione nella redazione di una convenzione fatta in modo che consenta ad entrambi le parti di dare ad essa, di fronte al proprio Paese, una interpretazione diversa, ma che impedisca che la diversità di interpretazione possa per lunghissimo tempo portare a qualsiasi attrito o conflitto.
K A questo requisito potrebbe rispondere l'accordo per cui, a dirlo, in breve, la Turchia consentisse l'esercizio dei diritti di sovranità in Libia consacrati dalla nostra legge, l'Italia si obbligasse a riconoscere l'autorità religiosa di un delegato dello Sceik-ul-Islam, a pagare a costui un dato canone come provento dei Vakuf, a soddisfare all'amministrazione del Debito pubblico ottomano la quinta parte delle entrate doganali libiche, ecc. Tutto ciò avrebbe vigore fino ad una determinata epoca, che dovrebbe protrarsi, per es. a trenta e anche più anni, affinchè Yexploitation economica della Libia avesse campo di svolgersi. Allo scadere di quell'epoca gli anzidetti rapporti sarebbero suscettibili di una revisione fatta di comune accordo fra le due Potenze, ma continuerebbero a sussistere invariati fino a che la revisione non fosse consensualmente stipulata.
Una convenzione di questo genere permetterebbe alla Turchia di interpretarla nel senso che essa non ha del tutto rinunciato alla Libia e che all'epoca della revisione essa potrebbe riottenere una parte maggiore o minore di ingerenza nelle cose libiche. Da parte nostra, invece, l'interpretazione non può essere data che in armonia colla legge di sovranità, nel senso quindi che la revisione non possa in alcun caso riferirsi alla sovranità definitiva e irrevocabile, ma alle altre modalità, specialmente ai privilegi religiosi, pel caso che in pratica essi potessero creare difficoltà .