Rassegna storica del Risorgimento

1848-1849 ; ARCHIVI PONTIFICI ; STATO PONTIFICIO
anno <1935>   pagina <883>
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La pace di Ouchy 883
Il Governo turco, invece, aveva consolidata la sua menta­lità nella parola autonomia , ed amava cullarsi nella spe­ranza che il mondo musulmano con quella forma si sarebbe illuso, mentre l'adoperare la parola indipendenza sarebbe equi­valso non alla concessione della libertà agli Arabi, ma al loro abbandono, abbandono che, come si temeva a Costantinopoli, avrebbe potuto provocare ovunque una rivolta del mondo musulmano.
Da tutto ciò deriva che il firmano atto puramente in­terno, e da noi non soltanto non riconosciuto ma pubblica­mente ignorato non si sarebbe dovuto notificare alle Po­tenze: tale notificazione non sarebbe stata ne corretta dal punto di vista del diritto internazionale, ne corrispondente ai nostri interessi.
Anche nei riguardi del rappresentante del Sultano era da tenersi presente che, come per la espressione di autonomia, ciò che poteva esser contenuto nell'atto unilaterale turco aveva un valore molto relativo e che avrebbe invece avuto reale importanza ciò che noi avremmo detto nell'atto unilaterale, che era da una parte successivo a quello e dall'altra anteriore all'atto bilaterale.
Restava la questione della denominazione del rappre­sentante . Anche quella di Emiro poteva dar luogo a obbiezioni; però una denominazione occorreva. Si era pensato dai nostri a quella di Pascià che non implicava per se stessa alcun potere, ma veniva normalmente adoperata (dal pub­blico) in qualche circostanza di carattere internazionale (ad esempio, per indicare i Ministri plenipotenziari ottomani a Belgrado, Sofia e Cettigne).
ANGELO PICCIOLI
(Continua)
i) La notificazione del firmano difatti, anche se contenente la dichiarazione di indipendenza, avrebbe potuto essere poi allegata da qualche Stato malevolo come pretesto per ritardare il riconoscimento della sovranità nostra.