Rassegna storica del Risorgimento
1848-1849 ; ARCHIVI PONTIFICI ; STATO PONTIFICIO
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1935
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883
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La pace di Ouchy 883
Il Governo turco, invece, aveva consolidata la sua mentalità nella parola autonomia , ed amava cullarsi nella speranza che il mondo musulmano con quella forma si sarebbe illuso, mentre l'adoperare la parola indipendenza sarebbe equivalso non alla concessione della libertà agli Arabi, ma al loro abbandono, abbandono che, come si temeva a Costantinopoli, avrebbe potuto provocare ovunque una rivolta del mondo musulmano.
Da tutto ciò deriva che il firmano atto puramente interno, e da noi non soltanto non riconosciuto ma pubblicamente ignorato non si sarebbe dovuto notificare alle Potenze: tale notificazione non sarebbe stata ne corretta dal punto di vista del diritto internazionale, ne corrispondente ai nostri interessi.
Anche nei riguardi del rappresentante del Sultano era da tenersi presente che, come per la espressione di autonomia, ciò che poteva esser contenuto nell'atto unilaterale turco aveva un valore molto relativo e che avrebbe invece avuto reale importanza ciò che noi avremmo detto nell'atto unilaterale, che era da una parte successivo a quello e dall'altra anteriore all'atto bilaterale.
Restava la questione della denominazione del rappresentante . Anche quella di Emiro poteva dar luogo a obbiezioni; però una denominazione occorreva. Si era pensato dai nostri a quella di Pascià che non implicava per se stessa alcun potere, ma veniva normalmente adoperata (dal pubblico) in qualche circostanza di carattere internazionale (ad esempio, per indicare i Ministri plenipotenziari ottomani a Belgrado, Sofia e Cettigne).
ANGELO PICCIOLI
(Continua)
i) La notificazione del firmano difatti, anche se contenente la dichiarazione di indipendenza, avrebbe potuto essere poi allegata da qualche Stato malevolo come pretesto per ritardare il riconoscimento della sovranità nostra.