Rassegna storica del Risorgimento

BUONCRISTIANO VINCENZO ; IANNARELLI GENNARO ; FRANCO ANTONIO ;
anno <1935>   pagina <962>
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962 Vittorio Adami
SCUOIA MILITARE DI PAVIA. - Il decreto che dà orìgine alla Scuola Militare di Pavia porta la data del 7 luglio 1805 ed è, nei suoi ponti prin­cipali, così concepito:
Art. 1. - Vi sarà in Pavia ed in Bologna una regia scuola militare destinata a ricevere giovani alunni e pensionari con le regole seguenti.
Art. 2. La scuola di Bologna sarà organizzata sei mesi dopo quella di Pavia.
Art. 3. La scuola di Pavia sarà collocata nel Collegio Nazionale che verrà immediatamente adattato a quell'oggetto.
Art. 4. Le rendite di questo collegio sono convertite nel mantenimento di questa scuola.
Art. 7. Gli alunni vi sono ricevuti in età non minore di anni 16 e non mag­giore di anni 20; vi rimangono per almeno due anni, quindi passano all'armata dove possono entrare, essendovi luogo, col grado di sottotenente.
Art. 8. Quelli che dopo due o tre anni si saranno più distinti pei loro diporti e per le loro cognizioni, tanto militari che scientifiche, potranno essere preferibil­mente collocati alunni nella scuola d'artiglieria e genio di Modena.
Art. 17. Vi sarà un Governatore della Scuola che sarà un ufficiale dello Stato maggiore distinto per le sue cognizioni militari e per le sue qualità morali.
Art. 20. Il primo anno impareranno la costruzione delle batterie, fascine, gabbioni, cavalli di frisia, palizzate, batterie d'assedio, piattaforme dei mortai; nel secondo anno verranno esercitati nello scavare le fosse a zappa formare ridotti e trincee d'ogni specie e andranno per turno nella sala degli artificieri. Una volta la settimana ogni allievo sarà esercitato al tiro di pistola e di fucile e di carabina rigata.
Art. 25. Un anno dopo la fondazione della scuola vi sarà anche l'esercizio del maneggio per gli allievi destinati alla cavalleria da farsi negli ultimi sei mesi del secondo anno.
Art. 26. Il numero degli allievi gratuiti nella prima apertura delle due scuole sarà di 80 per ognuna, 60 mantenuti a tutta pensione e 30 a mezza pensione.
Art. 27. La disciplina, i castighi, i rapporti, la polizia, il contegno e le ispe­zioni si faranno come in un battaglione.
Art. 30. Il loro vitto sarà buon pane di munizione, una minestra, del manzo lesso, un piatto d'erbaggi ed una mezza bottiglia di vino la mattina e sera.
Art. 31. - Ogni compagnia avrà un tamburo che non sarà allievo della scuola, vi sarà un sarto e quegli operai che converranno al numero degli allievi secondo le regole militari. Vi sarà inoltre un tamburo maggiore e quattro pifferi.
Art. 37. Ogni allievo avrà soldi sette e mezzo al giorno, della qual somma la metà sarà ritenuta per le spese di piccolo equipaggio e l'altra metà sarà loro pagata in fine d'ogni mese.
Nel decreto è anche enumerato tutto il personale che doveva essere alle dipendenze del Governatore e che era il seguente: un direttore della scuola, comandante in 2*, un capitano e due aiutanti sottufficiali; un ufficiale del Genio ed un sottufficiale; un professore di storia e geogra­fia; un professore di disegno; un professore di matematica applicata;