Rassegna storica del Risorgimento
CAGLIARI ; CONGRESSI STORICI
anno
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1935
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pagina
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127
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La pace di Ouchy 127
essere ritenuti validi. Venne rimediato invitando telegraficamente il Governo ottomano a depositare il documento genuino dei pieni poteri presso l'Ambasciata di Germania a Costantinopoli. Per tal modo, e non appena giunse notizia da parte dell9Ambasciatore tedesco della consegna e della verifica del-P importante documento, l'accordo preliminare per la pace potè essere firmato prima che spirasse l'ultima dilazione da noi accordata (15 ottobre, ore 18).
Il firmano riguardante la proclamazione dell'autonomia della Libia, Yiradè relativo alle isole a quello per Idriss furono firmati dal Sultano il giorno 16, e prolmugati il giorno dopo; nel quale fu pure firmato dal nostro Re il decreto riguardante l'amnistia agli Arabi e la proclamazione della libertà religiosa per la Libia. Il giorno successivo (18, ore 15,45) fu firmato ad Ouchy il trattato di pace.
La prima Potenza che prese atto del trattato e riconobbe quindi la nostra sovranità sulla Libia fu la Russia (16 ottobre 1912); vennero poi l'Austria e la Germania (17 e 18) P Inghilterra (19), e da ultimo, dopo alcuni giorni, la Francia.
Il trattato venne ratificato dal nostro Parlamento verso la fine di novembre.1*
l) Abbiamo troppo parlato, sino ad ora, del contenuto del trattato perchè sia necessario insistere in una particolareggiata disamina di esso.
Ci sia solo consentito esaminarlo brevemente nell'aspetto formale: dal punto di vista, vogliamo dire, della ermeneutica giuridica.
H trattato presenta clausole ordinarie, cioè comuni a tutti i trattati di pace, e clausole speciali. Alla prima categoria appartengono quelle relative alla cessazione immediata delle ostilità (art. 1), allo scambio dei prigionieri (art. 3), alla rinuncia ad ogni prosecuzione di atti politici o militari, nei quali fossero compromessi gli abitanti dei paesi occupati o ceduti rispettivamente all'Italia nei confronti degli abitanti della Tripolitania e della Cirenaica e alla Turchia nei confronti degli abitanti delle Isole Egee (art. 4): ciò che propriamente o impropriamente si chiama clausola di amnistia; infine, il ristabilimento di tutte le convenzioni e di tutti i trattati preesistenti alla dichiarazione di guerra (art. 5).
Quanto alle clausole speciali, esse non sono numerose. È stipulato anzitutto (art. 2) che i due Governi, immediatamente dopo la firma del trattato, dovranno richiamare le loro truppe e i loro funzionari civili, rispettivamente il Governo ottomano quelle della Tripoli tania e della Cirenaica, e il Governo italiano quelle delle isole occupate nel Mare Egeo. Tuttavia l'evacuazione effettiva di tali isole da parte delle truppe