Rassegna storica del Risorgimento
CAGLIARI ; CONGRESSI STORICI
anno
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1935
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pagina
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128
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I2 Angelo Piccioli
XXIX.
La notizia della conclusione della pace venne accolta in Italia con calma, serena, fiera soddisfazione. Perchè sanciva quella conquista della Libia a cui la guerra unicamente mirava; e perchè costituiva il preludio a più alte e severe responsabilità storiche. Entrava nella storia d'Italia un nuovo evento glorioso. Il fatto compiuto veniva a dar testimonianza della opportunità a cui era stata ispirata l'impresa e della pronta e chiara intuizione che l'immensa maggioranza degli Italiani aveva dimostrato, volendola e sostenendola, come una prova della resurrezione! morale della terza Italia, come una
e dai funzionari italiani non avrebbe avuto luogo che dopo la effettiva evacuazione della Tripolitania e della Cirenaica. Com'è noto, tale condizione non essendo mai stata adempiuta, l'occupazione italiana delle isole dell'Egeo dura ancora.
L'Italia si obbligava a consentire il rinnovamento dei trattati di commercio sulle basi di una piena indipendenza economica e doganale per la Turchia, allorché le altre Potenze lo facessero; ad un aumento dei diritti di entrata e alla creazione di nuovi monopoli o al prelevamento di sopratasse di consumazione sui cinque articoli seguenti: petrolio, carta da sigarette, fiammiferi, alcool e carte da giuoco, a condizione che lo stesso trattamento fosse applicato alle importazioni degli altri Paesi. Il Governo ottomano dal suo canto si obbligava, in ciò che concerneva le importazioni di articoli che costituivano oggetto di monopolio, a fornirsi di merci di provenienza italiana nella misura di percentuale stabilita per l'importazione annuale, al prezzo che tali merci raggiungevano sul mercato, tenendo conto della loro qualità, e della media dei prezzi degli ultimi tre anni precedenti alla guerra (art. 6).
L'Italia si obbligava inoltre di abolire gli uffici postali italiani che esistevano nell'Impero ottomano e il regime delle capitolazioni, quando le altre Potenze si fossero mostrate disposte a farlo (art. 7 e 8).
L'Italia si impegnava a versare annualmente alla Cassa del Debito Pubblico ottomano una somma corrispondente alla media delle somme che nel corso di ognuno degli ultimi tre anni precedenti la guerra furono destinate al servizio del Debito Pub* blico o sulle entrate delle due provincie. Questa somma sarebbe stata stabilita da una commissione mista e, in caso di disaccordo, da un collegio arbitrale; tuttavia l'Italia si obbligava a riconoscere fin d'allora che tale annualità non fosse inferiore a 2 milioni di lire italiane; era lasciata ad essa la facoltà di sostituire l'annualità col versamento della somma corrispondente, capitalizzata al tasso del 4 (art. 10). Il Governo turco si obbligava a riammettere nelle loro antiche situazioni gli italiani
pagare loro benhv teso, questa interruzione potesse causar loro alcun pregiudizio in quello che concerneva il loro trattamento di quiescenza; di usare dei suoi buoni uffici presso le amministrazioni che si trovavano in rapporto con esso Governo, per far riammettere in servizio gli italiani che lo erano prima della guerra.
vv.v-uv -*-*' * v*wA*g.v** a ammettere neiie loro ancicne situazioni gu * impiegati nelle sue amministrazioni e congedati a causa della guerra, a pagai un trattamento di disponibilità per i mesi passati fuori dell'impiego; senza che,