Rassegna storica del Risorgimento
VENETO ; FRANCIA
anno
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1935
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pagina
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567
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Lo Statuto Pontificio nel quadro costituzionale del 1848 567
è Senato inseparabile dal Sommo Pontefice il quale udito il voto dei Cardinali dà o nega la sua sanzione alle proposte di legge ammesse dai due Consigli deliberanti:2) di questi a loro volta, l'Alto Consiglio, vitalizio, di nomina sovrana, rappresentante in una parola dell' interesse monarchico , è composto di tutte le aristocrazie insieme (nascita, censo, alte cariche ecclesiastiche e civili); il Consiglio dei deputati, rappresentante dell' interesse democratico (!) è eletto a suffragio ristretto sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30.000 anime .S)
Provvedere al periodo di sede vacante, fu la seconda questione di capitale importanza che i redattori dello Statuto furono chiamati a risolvere.
Anche qui, alla base, un ovvio postulato: l'assoluta esclusione di qualsiasi ingerenza laica nelle elezioni papali. In conformità a tale principio, abbiamo già veduto eliminata la possibilità di costituire il Sacro Collegio in Camera Alta con partecipazione di laici: 4) vediamo ora sulla medesima linea logica sancire nell'art. 56 dello Statuto l'immediata sospensione ipso iure delle sessioni dei due Consigli alla morte del Sommo Pontefice. In periodo di sede vacante i diritti
di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice
risiedono nel Sacro Collegio il quale ne userà a forma delle Costituzioni Apostoliche e del presente Statuto . **
Terza difficoltà infine la definizione e la specificazione delle materie ecclesiastiche e delle cosiddette materie miste :
l) Articoli 1 e 52 dello Statato pontificio (nella giù citata raccolta degli stuti politici italiani).
9 Cfr. MANNO, op. eie., loc. cit.
3) Art. 22 dello Statato. Oli articoli 62 e 63 prevedevano inoltre l'istituzione di un corpo di Uditori e di un Consiglio di Stato di 10 membri incaricato sotto
a direzione del governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa .
4) Altrimenti come si farebbe a separameli interamente nell'atto solènne della elezione del Papa? si chiede mons. Corboli-Busgi (MANNO, op. cft., p. 191).
> Art. 61 dello Statuto.