Rassegna storica del Risorgimento

VENETO ; FRANCIA
anno <1935>   pagina <568>
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568 Leo Wollembors
o
argomento al quale già abbiamo avuto occasione di accen­nare. Qui il terreno più delicato, qui il punto di più sottile difficoltà, in quanto si trattava di realizzare nello spirito e nel testo dello Statuto questo tour de force giuridico-politico* distinguere nella persona del Sovrano il Pontefice ed il Prin­cipe, delimitare le due sfere d'attribuzioni, per poter tracciare precisi confini a quel potere legislativo, temporale e laico, che veniva a porsi accanto al potere esecutivo del Pontefice in quanto Principe costituzionale.
A superare la difficoltà, si cercò di provvedere da un lato con un articolo 2) per il quale, secondo le parole del Corboli-Bussi2) si dichiarasse incostituzionale ogni allusione che la rappresentanza nazionale, od alcuno dei suoi membri, facesse alle relazioni del Capo della Chiesa cogli Stati della Cristia­nità, pigliandone occasione da quelle relazioni commerciali -o politiche in cui può consistere l'interesse materiale dello Stato ; dall'altra si confidò di avere con gli articoli 33 e 36 dello Statuto delimitato a sufficienza positivamente e nega­tivamente le attribuzioni del potere legislativo.3)
Certo assai più realiste e liberali, in definitiva vantaggiose per la stessa sovranità pontificia, le osservazioni che a <juesto proposito mons. Corboli-Bussi sottoponeva alla Com­missione Ecclesiastica nel voto rassegnato il 1 marzo. ]
Base delle proposte del Corboli-Bussi il principio di affer­mare la competenza generica dei Consigli in materia legisla­tiva, annoverando partitamente le categorie degli affari misti
Ì E fu il 38 dello Statuto: Cfr. più oltre p. 44 e nota 1.
2) MANNO, op. cà., p. 195. .
3) Art. 33: Tutte le leggi in materie civili, amministrative, erM, sono proposte, discusse e votate dai due Consigli: comprese le imposizioni di
e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge. ..
Art. 36: I Consigli non possono mai proporre alcuna legge: 1) che -affari ecclesiastici o misti; 2) che sia contraria ai canoni o disciplina delia
3) che tenda a variare o modificare il presente Statuto . L'art. 37 precisava . w imamente: Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i U>u
*) MANNO, op. cit. p. 199.