Rassegna storica del Risorgimento
VENETO ; FRANCIA
anno
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1935
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pagina
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570
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570 Leo Wollemborg
esposti p. es. in un articolo direzionale sulla Bilancia di 3 marzo. Netti confini alle pretese e alle iniziative dei pari menti e del linistero, pretese ed iniziative dichiarate inammissibili sulle cose che di diritto appartengono alla chiesa Da un lato il Pontefice non aderirebbe comunque ad atti ministeriali lesivi di quei diritti della Chiesa; dall'altra discussioni su tali materie nelle Camere dovrebbero essere impedite dai presidenti o da due commissari direttamente nominati dal sovrano, i quali assistessero alle sessioni dei parlamenti senza voto né parola, salvochè per vietare siffatte discussioni e incidenti illegali .
Si distinguerebbero altresì rigorosamente le relazioni che sono fra il Sommo Pontefice e i Governi e nazioni estere riguardanti gli interessi della religione, e le relazioni puramente e semplicemente internazionali. Solo queste ultime entrerebbero nella gestione niinisteriale. In caso d'interferenza il Ministro potrebbe soltanto prender impegno ad referendum; e in caso estremo il parlamento potrebbe richieder la nomina di un commissario a il quale, salva sempre la questione religiosa, trattasse della questione internazionale.
Infine il problema della censura e il problema dell'insegnamento sono esaminati dal medesimo giornale nel numero del 9 marzo.
Quanto alla censura, revisione preventiva della Chiesa per le opere che trattano ex professo di materie religiose e ontologiche ; per quanto riguarda opere di diverso argomento che possano esser condannate dalla Chiesa, in base a questo
a fatto materiale, la promulgazione della censura ecclesiastica su quel tal libro... potrà, anzi dovrà il governo e la polizia impedirne la ristampa
*) Cfr. l'art. 38 dello Statato: a È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatiche-religiose della S. Sede all'estero .
E l'art. 39: I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di ai trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati, sono p tati ai Consigli i quali li discutono e votano a forma dell'art. 38 .