Rassegna storica del Risorgimento

BOLOGNA ; NAPOLEONE I ; CISPADANA (CONFEDERAZIONE) ; CONGRESSI
anno <1935>   pagina <715>
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Il Congresso di Bologna e la missione dei governi, ecc.
Seconda parte. Sarà sempre in pieno arbitrio del Governo di ciascuna provincia il richiamare m qualunque tempo il proprio Commissario, o Commissari, surrogandone contemporaneamente un altro, o degli altri.
30-La nomina potrà succedere anche sopra un individuo estraneo al Con-gresso.
4 - Se il Comitato rimane in permanenza fin ad un anno, in allora sarà rinnovato 0 confermato, secondo il sentimento dei rispettivi Governi.
5 - H rispettivo Governo riceverà la nota delle spese assolutamente individuali e indispensabili a ciascun Commissario, cui si accorderà un domestico stipendiato dal rispettivo Governo.
6 - Le spese, quantunque particolari ad un solo dei membri, ma necessitate da pubblico loro servigio ed ispezione, saranno a carico delle quattro nazióni.
7-Le ispezioni dei Commissari saranno puramente riguardanti lo stato della Guardia Nazionale assoldata, ossia le diverse coorti.
8 - Non potranno mai assumere una dignità militare che dia loro un comando diretto, attivo e personale sulle anzidette milizie.
10 -Non potranno mai deliberare col Generale in Capo o Commissari francesi sopra le Costituzioni, regolamenti civili e guardia sedentaria dei loro rispettivi Governi, ma soltanto informare e riferire secondo le istruzioni ricevute, seguendo la pura verità e sotto vincolo di responsabilità.
11 Li Commissari destineranno uno dei loro membri ad occuparsi in particolare della contabilità delle comuni spese.
12 - Sarà il resoconto presentato ugualmente ai quattro Governi, che potrà anche pubblicarlo per via di stampa, se lo crede a proposito.
13 - Si guarderanno bene li Commissari d'oltrepassar le facoltà loro date nel presente decreto, onde restano tanto per questo oggetto, che per motivi d'amministra­zione strettamente vincolati alla più rigorosa solidale e personale responsabilità.
G. Olivati, per la nazione modenese. Guastavillani, per la nazione bolognese. Cicognara, per la nazione ferrarese. F. Scartini, pel Governo reggiano.
R testo votato dal Congresso è il seguente:
Art. lo - H numero de' membri sarà di cinque, uno per nazione, ed il quinto sarà estratto a sorte fra un Bolognese e Ferrarese.
2o - Ciascuna deputazione delle quattro popolazioni nominerà il membro pel sud­detto Comitato. *-.. u
3o - Sarà sempre in pieno arbitrio del Governo di ciascuna provinciali richiamare in qualunque tempo il proprio Commissario, o Commissari, surrogandone contempo­raneamente un altro, o aegii altri. - -,
40 - La nomina potrà succedere anche sopra un individuo straneo. al Con-
gresso.
5o - Dopo sei mesi uno dei cinque viene estratto a sorte; l'estratto è rimpiazzato dal Governo a cui appartiene. Ogni tre mesi si rinnova la stessa operazione finché abbia luogo il turno regolato. Quando la sorte caderà sopra un membro di Bologna o Ferrara che ne avrà due, l'estratto deve essere rimpiazzato dall'altro Governo che si trovava averne uno solo.