Rassegna storica del Risorgimento

ECONOMIA; PASCOLI LIONE ; STATO PONTIFICIO
anno <1936>   pagina <1307>
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Lione Pascoli e la vita economica dello Stato pontifìcio, eco, 1307
l'origine e lo scopo della legislazione restrittiva in materia; ora occorre dire che nello Stato pontificio non mancano, anche nei secoli precedenti il "XTCII, provvedimene volti a temperare tale sistema, come non mancano proposte di riforme in senso più liberale. Fino dal 1524 la costituzione Ad Sacram Beati Petti. Sederti stabiliva che quando il prezzo del grano in Roma non superasse i diciotto giuli per rubbio, si potessero esportare grani in ragione di cinquanta ruhbi per aratura di sementa dietro pagamento di due giuli per nibbio.2> Nel 1576 un motu proprio di Gregorio XIII consentiva di esportare grani dietro licenza del Prefetto dell'Annona; ma l'anno successivo la proibizione assoluta venne ristabilita. Così, in seguito, abbiamo un alternarsi di divieti assoluti e di permessi subordinati alla licenza e al pagamento della tratta.
Durante gli anni nei quali si formò l'esperienza del Pascoli le cose non erano imitate. Un chirografo di Alessandro VIU in data 26 novem­bre 1689 ammetteva che da Roma e suo distretto, ToscaneBa e Cam­pagna romana, si potesse esportare grano all'estero mediante la tratta che costava sei giulii per rubbio, quando il prezzo del grano nei detti luoghi non superasse sei scudi al rubbio; estendendo questa conces­sione a tutto lo Stato quando il prezzo discendesse a scudi quattro e mezzo. Ma solo nove anni dopo, a causa di un cattivo rac­colto, si ritorna alla proibizione. Una notificazione del 26 settem­bre '1713 concede temporaneamente le tratte dei grani e minuti per l'estero nella provincia della Marca e nelle legazioni di Romagna e Urbino.4)
Il sistema proibizionistico era dunque spesso temperato dalla con­cessione delle tratte. Non sempre però quella concessione veniva subordinata al verificarsi di condizioni determinate dalla legge, come nel su citato chirografo di Alessandro VIII, ma era lasciata all'arbi­trio sovrano, il che significava che, in pràtica, era rimessa ad impie­gati venali che ne traevano occasione per arricchire indebitamente. Il Pascoli critica il proibizionismo e il sistema delle tratte e mette a nudo alcuni aspetti di fatto della situazione che l'esame delle sole fonti legislative non riuscirebbe a far conoscere.
1) Ogni aratola portava otto rubili di terreno di sementa.
2) Il documento è riportato da MAHCONCINI F.t Le grandi linee della polìtica terriera e demografica di Monta da Gregorio I Magna a Pio TJC, Torino, Sii., pp. 205209.
3) Gfr, Bando sopra l'Esiruuione de* Grani* e Biade par fuori di Stato, Roma, 13 dicem­bre 1698.
4) Cfrv Notificazione sopra le Tratte de Grani, Legumi et altri minuti. Et Editto sopra il libero Commercio de medesimi, Roma, 26 settembre 1713.