Rassegna storica del Risorgimento

ECONOMIA; PASCOLI LIONE ; STATO PONTIFICIO
anno <1936>   pagina <1319>
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Lione Pascoli e la vita economica iMlo Stalo pontificio, MC. 1319
aprire una via alla pubblica opinione per manifestarsi. Infatti quelli; congregazioni, che il Franchini ha accuratamente studiato e inco­minciato ad illustrare,l) volevano dire che le discussioni dei problemi di economia erano gradite ai pontefici, spesso imbarazzati dal disor­dine della loro amministrazione finanziaria.
In uno Stato assoluto basta che si sappia che una cosa è gradita al principe, perchè molti si precipitino a dar prova del loro zelo, per costituirsi dei titoli vantaggiosi al proprio innalzamento. Cosi avvenne per le discussioni 'economiche nel secolo XVIII. Ma, poiché esse rispondevano a un reale bisogno della società e dello spirito del tempo, ima volta preso l'avvio, non si potè più arrestarle ed esse condussero molto lungi da quel che speravano e prevedevano coloro che le ave­vano incoraggiate. È quindi logico che le prime trattazioni di que­stioni economiche, non potendo inspirarsi ad una scienza che non esisteva ancora, cercassero i loro principi direttivi nei fatti studiati ed applicassero all'economia dello Stato quelle norme di buon governo, suggerite dal buon senso e dall'esperienza individuale, che regola­vano l'economia della casa.
Una norma fondamentale di retta amministrazione domestica è certamente quella dell'ordine e questo è un movente unificatore nel pensiero e nell'opera del Pascoli. Egli studia infatti la legislazione economica dello Stato pontificio, rintraccia i principi economici negli antichi statuti comunali e cerca un filo conduttore nell'intricato groviglio e nel disordine delle disposizioni e delle leggi diverse e con­tradditorie. Egli vuol superare la politica meschina e cieca del caso per caso; vuol dare un indirizzo unitario alla politica economica e allora riduce a sistema i principi mercantilistici affioranti qua e là nella legislazione dello Stato. Ostacolare l'importazione dei prodotti lavorati all'estero e l'esportazione delle materie prime nazionali; favorire l'esportazione dei manufatti del paese: ecco i mezzi che daranno impulso all'attività industriale, sviluppando le industrie esistenti e creandone di nuove.
Già da tempo la legislazione dello Stato pontificio presentava esempi di leggi inspirate ai principi suddetti. Troviamo, per esempio, in una lunga serie di provvedimenti la proibizione di esportare gli stracci, che costituivano la materia prima per la fabbricazione della carta.2)
Z) Cfr. V. FRAWCHntt, <* Congregazione * de usuris in Roma, in Economia, voi. VTH, a. X, n. 5.
2) Cfr. Bando del card, camerlengo P. Aldobrandino del 23 dicembre 1599 (Archivio segreto pontificio, min. IV, t. 64, p- 3); Editto dello stesso in data 6 dicembre 1606 (Ivi,