Rassegna storica del Risorgimento
ECONOMIA; PASCOLI LIONE ; STATO PONTIFICIO
anno
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1936
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1320
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Luigi Dal Patte
Quando si concedeva una privativa di fabbricazione si usava proibire l'esportazione delle materie prime ad essa necessarie e l'importazione delle merci forestiere di qualità uguale a quella che la privativa mirava appunto a proteggere. Così si ripete spesso la proibizione dell'importazione del sale forestiero;l) cosi un bando del vicelegato di Romagna, T. Ruffo, in data 24 luglio 1693, sopra Vappalto dell'Edificio del Battirame, vieta di estrarre fuori di provincia il rame vecchio; così un editto del cardinale camerlengo Annibale Albani in data 28 giugno 1722, intorno alla nuova Fabbrica détte Spille intro' dotta netto Stato Ecclesiastico, proibisce espressamente l'importazione di qualunque specie di spille.2) Gli esempi si potrebbero accrescere ancora, ma, per brevità, ci limiteremo ad accennare alle disposizioni in materia di panni fabbricati all'estero,3) che, proprio negli armi in cui il Pascoli scriveva, prendevano un carattere generale. Si tratta di una serie di provvedimenti proibitivi dell'importazione di certe categorie di panni esteri, emanati fra il 1719 e il 1730, nei quali si trova esplicitamente dichiarato il fine di fomentare, sostenere ed ampliare le Arti, dall'esercizio delle quali deriva, che molti si levino dall'ozio procacciandosi con l'industria delle proprie fatiche il congruo mantenimento, che il denaro vada circolando dentro allo Stato Ecclesiastico, e che ancora si accresca la popolazione di esso .4)
Come si vede, le proposte del Pascoli relative alla proibizione dell'esportazione delle materie prime (canapa, lino, lana, pelli, seta,
arni. IV, t. 58, p. 196); Editto del tesoriere generale S. Dirazzo del 1 giugno 1630 (Ivi, arm. IV, t. 55, p. 77); Editto del tesoriere generale P. D. Cesi del 21 agosto 1634 (Ivi, arai. IV, t. 58, p. 198); Editto del 23 giugno 1732 (Archivio comunale di Ravenna), ecc.
i) Cfr. Motuproprio di Gregorio XIII del 17 dicembre 1577 (Archivio di Stato di Roma, Bandi, voi. 5); Motuproprio di Gregorio XIH del 3 dicembre 1582 (A. d. S. di Roma, Bandi, voi. 6); Motuproprio di Sisto V del 4 novembre 1588 (A. d. S. di Roma, Bandi, voi 7); Costituzione di Clemente Vili del 13 settembre 1597 (A. d. S. di Roma, Bandi, voi. 8); Bando del card, camerlengo P. Aldobrandino del 20 febbraio 1606 (A. d. S. di Roma, Bandi, Camerlengo, voi. 366); Bando del card, camerlengo L. Ludovisi del 1 agosto 1621 (Archivio segreto pontificio, arm, IV, t. 55, p. 267); Bando del card, camerlengo I. Aldobrandini del 31 gennaio 1625 (Ivi, arm. IV, t. 78, p. 287); ecc.
2) Archivio Comunale di Ravenna, Bandi.
8) Abbiamo anche qui dei precedenti. Era l'altro fin dal 1609 un bando del legato di Bologna B. Giustiniani che proibisce l'introduzione in città dei drappi e seterie forestiere, allo scopo di proteggere l'industria locale (Archivio segreto pontificio, arni. IV, t. 56, p. 231).
4) Nella Biblioteca Classense di Ravenna si trova una miscellanea di stampe e manoscritti riferenlisi appunto alla proibizione dell'importazione di panni di lana. In un opuscolo intitolato: Discorso sopra Putite, e considerabile sollievo de9 Sudditi, che apportano i Lanifici introdotti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, quali restarebbero totalmente dispersi, ogni volta si ripermettesse Pintroduzzione de* Panni Forasi ieri, si dimostra il donno che apporterebbe all'industria del paese la libertà di importazione dei panni di lana, prodotti in molti Stati forestieri a minor costo. Risulta dall'opuscolo in parola che i mercanti e i banchieri di Roma erano favorevoli alla