Rassegna storica del Risorgimento
ECONOMIA; PASCOLI LIONE ; STATO PONTIFICIO
anno
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1936
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pagina
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1321
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Lione Pascoli e la vita economica dello Stato pontificio, ecc. 1321
eoe) e dell'importazione dei manufatti forestieri,} ha sicuri precedenti nella legislazione dello Stato ecclesiastico. La novità dei progetti del nostro, rispetto a tale legislazione, sta nel fatto di aver assunto a principio generale una norma che era stata, fino a quel momento, applicata soltanto parzialmente sia nel rispetto degli oggetti, sia in quello del tempo e dello spazio.
Ciò non spiega solo le somiglianze, ma anche i contrasti fra le idee del Pascoli e la legislazione del suo tempo, poiché, mentre la logica inspirava al nostro di estendere gli stessi principi ai generi alimentari che erano prodotti nel paese, la legislazione, mossa dal timore di penurie e carestie nei beni più necessari alla vita, non ostacolava l'importazione e impediva spesso l'esportazione delle grascie. Il Pascoli stabiliva invece il principio che si dovesse proibire, o almeno colpire con alti dazi, la introduzione delle carni porcine salate, dei formaggi, delle paste e dei vini, poiché altrimenti si sarebbero avvantaggiati gli altri paesi per un lavoro di trasformazione di materie prime che esistevano anche nello Stato e la cui utilizzazione occorreva incoraggiare e promuovere.
Nello stesso tempo il Pascoli propugna la libera esportazione dei cereali e delle grascie. In ciò non si deve scorgere l'applicazione di un principio diverso da quello che informa la politica commerciale ",del nostro relativa alle manifatture, poiché egli parifica espressamente il grano ai lavori di seta e di lana,2) e vuol dire con questo che tanto l'imo quanto gli altri rappresentano dei frutti del lavoro nazionale e sono elementi della ricchezza dello,Stato. Il fine è anche qui di incoraggiare la produzione, tanto è vero che il Pascoli chiede esenzioni di dazi e facilitazioni per il grano che si esporta all'estero.
È da osservare, a proposito dei cereali, che il nostro trovava anche qui nella legislazione pontificia' qualche precedente da poter prendere
libertà di importazione perche lucravano sul commercio dei panni esteri. Alle ragioni di costoro, l'autore anonimo, che difende gli interessi dei fabbricanti di panni, oppone che bisogna proteggere r industria nazionale, tutelare il lavoro, impedire alla moneta di uscir dallo Stato.
In appendice al detto opuscolo sono riprodotte alcune suppliche a Gemente XII dell'Arte della Lana di Roma e di Alatri e diversi lanifici per la conferma degli editti proibitivi.
i) Si dovrà indispensabilmente proibire l'introduzione del corame lavorato, delle tele, di de* drappi, de' panni, del merlettarne d'oro, e d'argento, e di refe, del cotton filato, delle cere lavorate, del cristallo, delle stoviglie, e delle porcellane .
Cfr. Testamento, p. 23.
a Sarà necessario.... bandire da tutto lo Stato pannine, e drapperie d'ogni sorta, ed ogni altra coso, che lavorare e fabbricare vi si potesse con pena di eonfiscazione immediata, e d'esser subito bruciata nelle pubbliche piazze dal Carnefice . Cfr. Codicillo, Corollario Vili.
2) Testamento, p. 18.
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