Rassegna storica del Risorgimento

1831 ; CONSIGLIO DI STATO ; MAGISTRATURA ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1936>   pagina <1387>
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Nuovi documenti intorno alla rinascita del Consiglio di Stato nel 1831 1387
circospczione di riguardi, 0 con maturità d'usarne, per lasciare intatte le leggi da nou toc­carsi, per serbare il rispetto dovuto agli ordini antichi e per evitare le alterazioni di soverchio grandi e repentine... Mossi da queste considerazioni, abbiamo determinato di rinnovare alcune utilissime leggi ed istituzioni andate in disuso, d'introdurne alcune approvate dalla aperienza, e di fare altresì in diverse parti della legislazione, come altresì dell'amministrazione pubblica, que' miglioramenti che più ciparranno appropriati alla condizione degli Stati nostri. Nel che, volendo seguitar l'esempio degl'immediati nostri antecessori, di chiara memoria, Vittorio Ema­nuele e Carlo Felice, già si stanno d'ordine nostro maturando alcune leggi... Ma siccome il Re Vittorio Emanuele avea deliberato espressamente, ed il Re Carlo Felice, fin dal principio del suo regnare, poi di nuovo negli ultimi tempi ne aveva manifestato il pensiero, crediamo dover dare fondamento alle accennate ordinazioni, col provvedere stabilmente alla discussione delle materie di legislatura e dell'altre di governo, sopra le quali per antichissimo costante istituto della Corona, talvolta interrotto, non cessato mai, sovente rinnovato, ed anche in fine del pas­sato secolo, piacque a' nostri predecessori di sentire il parere del Consiglio di Stato, e d'aver il voto del Consiglio della Gran Cancelleria...l)
Viene quindi all'argomento. Il primo titolo riguarda il Consiglio di Stato ed è diviso in due capitoli, che si riferiscono rispettivamente ai membri ed alle funzioni di tale organo politico. Il Consiglio quando non era presieduto dal Sovrano era presieduto in sua vece da un principe da lui designato o dal Gran Cancelliere od in fine da un ministro di Stato. 2) Tra i membri sarebbero stati compresi due Cavalieri della SS. Annunziata ed i Ministri senza portafoglio: gli altri ministri intervenivano solo per gli affari concernenti il loro dicastero. Gli altri Consiglieri di Stato saranno scelti da Noi fra prelati, ambasciatori, e ministri tornati da legazioni militari, giureconsulti, amministratori ed altri dotti e virtuosi personaggi, e distinti proprietari, che abbiano fatto prova di cognizioni e di zelo pel pubblico bene .9) La carica di Consigliere di Stato sarebbe stata compatibile con qualsiasi ufficio. *) .l
Dovevano esservi nel Consiglio almeno quattro giunte: Giunta Legale, Giunta di Affari dell'Intento, Giunta di Guerra e Marineria, Giunta d'Aziende, composte ciascuna di tre membri, uno dei quali fungeva da segretario. Il numero dei consiglieri in servizio attivo, fuori delle giunte, non doveva mai essere infe­riore a diciotto, né superiore a trentasei.
Sull'attività del Consiglio l'Autore si esprime cosi:
Al Consiglio di Stato saranno da' nostri primi segretari comunicate tutte le minute dileggi o d'atti legislativi, come ampliazioni, o restrizioni, od interpretazioni, che da noi debbano ema­nare di leggi già vigenti, la qual comunicazione si farà sempre, sia che l'atto abbia titolo e forma di editto; sia che l'abbia di lettere patenti. E forassi puro di qualunque nostra provvisione, anche con solo il titolo e la forma di brevetto, o biglietto nostro, sempre che porti nuovo stabilimento
2) Ms. Balbo, crt., Introduzione. 2) Ms. Balbo, eh., art. 1. 8) Ms. Balbo, cìt., art. 6.
4) Ms. Balbo, cit., art. 8.
5) Ms. Balbo, cit., art. 10.