Rassegna storica del Risorgimento

1831 ; CONSIGLIO DI STATO ; MAGISTRATURA ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1936>   pagina <1388>
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Rosa Maria Iiorsaretli
o nuovo regolamento d'istituzione qualunque giù stabilita, od abrogazione in tutto od in parte di regolamento anteriore
ed inoltre di
quelle provvisioni che secondo L'uso, debbono emanare da Noi con la clausola consueta d'aver avuto il parere del nostro Consiglio, ')
a meno che non. siano state preparate dal Consiglio della Gran Cancellerìa. Alle minute devono essere aggiunti i documenti, che possono essere esplicativi e quelli chiesti dal Consiglio. 2) Doveva spettare inoltre al Consiglio di Stato l'esame della legge di bilancio annuale o almeno triennale ed inoltre degli affari che gli venivano sottoposti dal Sovrano. 3)
In casi straordinari per ordine regio il Consiglio di Stato avrebbe dovuto unirsi in adunanza al Consiglio di Giustizia e prendere il nome di Consiglio Supremo di Stato. 4)
La seconda parte della memoria riguarda il Consiglio della Gran Cancelleria.
Esso doveva constare di sue Sale : Consiglio dei Memoriali, e Consiglio di revisione, 5* che, unite avrebbero costituito il Consiglio Supremo di Giusti­zia . *) Ciascuno di questi consigli doveva essere presieduto dal Gran Cancel­liere, o dal Guardasigilli, o da un suo presidente.
Presso il Consiglio di Giustizia vi sarebbe stato un Avvocato Generale. H Consiglio dei Memoriali doveva constare di sette consiglieri e quattro referen­dari, e quello di Revisione di nove consiglieri e quattro referendari.
Nel Consiglio Supremo di Giustizia avrebbero dovuto essere oltre i predetti quattro membri aggiunti, presi nei Senati e nella Camera dei Conti.7).
H secondo capitolo riguarda le funzioni del tutto e delle parti.
Al Consiglio dei Memoriali dovevano essere diretti i ricorsi, a quello di Revi­sione spettava Tesarne delle sentenze impugnate.
* * *
Dalla fusione di queste e di altre memorie, vagliate attraverso il giudizio del Re, nacque l'Editto 18 agosto 1831, che creava il Consiglio di Stato. 8>
La nuova istituzione è in esso presentata come il primo passo sopra una via di riforme, attraverso alle quali la legislazione degli Stati Sardi doveva giungere al livello dei tempi, senza d'altra parte urtare nelle forze conservatrici, che allora legavano, per così dire, le numi all'Europa.
1) Ma. Balbo, cit., art. 13, 3:4 15.
2) Ms. Balbo, cit., art. 16.
3) Ms. Balbo, cit., art. 17 e 18.
4) Ms. Balbo, cit., art. 20 e 21.
5) Mg. BnlÌ>0i fif... art. 23;
Q Ms. Balbo, cit., art. 24.
V Ms. Balbo, cit., art. 25-35.
81 Regie Patenti, pubblicate in Salata, ap. cit., appendice.