Rassegna storica del Risorgimento

1831 ; CONSIGLIO DI STATO ; MAGISTRATURA ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1936>   pagina <1390>
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Roda Maria BorsareUi
rispettivamente con meno di tre e con meno di cinque membri. *' Ciascuna sezione aveva un presidente: il Consiglio, quando per gli affari più gravi si raccoglieva in assemblea generale era presieduto dal Re o da un suo rappresentante. *)
I Ministri potevano intervenire nel Consiglio col permesso del Re, a rife­rire sugli affari da loro dipendenti, però senza diritto di voto sia nelle Sezioni che nel Consiglio. 3)
I Consiglieri straordinari devono essere convocati annualmente ed a tempi determinati per deliberare nelle adunanze generali del Consiglio sopra oggetti stabiliti prima con regi biglietti. *)
I risultati delle discussioni del Consiglio non dovevano mai essere espressi in forma di decisione, ma in maniera di deliberazione consultiva ,s) dichia­randosi se si deliberava all'unanimità o con una maggioranza assoluta o rela­tiva di avvisi . 6) Oggetto delle deliberazioni erano tutte le disposizioni legi­slative o di regolamento , 7) che dovevano partire dal Re, i conflitti di giurisdi­zione, le determinazioni generali, che ragguardano alla conservazione del buon ordine, alle opere pie ed istituzioni di carità, alla salute pubblica, al perfezio­namento degli studi e progresso delle scienze, all'agricoltura, all'industria ed al commercio ,8) i bilanci, le imposte, le condizioni dei prestiti, le variazioni dei regolamenti su dogane e gabelle, le tariffe delle monete nazionali ed estere, i conti delle amministrazioni e intendenze generali. 9) Erano pure sottoposte al Consiglio le disposizioni riguardanti i diritti di albinaggio e di reciprocazione e le difficoltà diplomatiche su qualche articolo di ragione civile e di diritto delle genti.10) Ogni anno alla discussione del bilancio il Vicepresidente del Consiglio di Stato presentava una relazione generale sui miglioramenti che stimava neces­sari! nelle diverse branche della pubblica amministrazione. u)
Al Consiglio di Stato era aggregata una commissione di Referendari, presie­duta dal Gran Cancelliere o dal Guardasigilli, incaricata dell'esame dei ricorsi in materie giuridiche, su cui il Consiglio di Stato doveva deliberare.1S)
Tale commissione non aveva nulla a che fare con l'istituzione dei Refe-rendarii voluta dal Projet n. 1.
i) R. Editto 18 agosto 1831, cit., art. 9. 2) R. Editto 18 agosto 1831, art. 13. 9) R. Editto 18 agosto 1831, cit., art. 17. *) R. Editto 18 agosto 1831, cit., art. 10. *) R. Editto 18 agosto 1831, cit., art. 20. 6)Ib.
7) R. Editto, cit., ari.. 21.
8) R. Editto, cit., art. 23.
9) R. Editto, eh., ib.
10) R. Editto, cit., art. 27. il) R. Editto, cit., art. 28. 12) Editto cit., art. 29.