Rassegna storica del Risorgimento

1831 ; CONSIGLIO DI STATO ; MAGISTRATURA ; SARDEGNA (REGNO DI)
anno <1936>   pagina <1391>
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Nuovi documenti intorno alla rinascita del Consiglio di Stato nel 1831 1391
A questo Consiglio di Stato così costituito, prima che incominciasse a fun­zionare, erano rivolte tutte le speranze e tutti i timori, credendolo i liberali conforme ai loro voti, e temendo i conservatori che fosse apportatore di novità pericolose. Solo qualcuno, come il Cambini, che ne fece in una memoria prescn-tata al governo una critica serrata,2) ne intuì subito i difetti d'origine e comprese che sarebbe stato privo di qualsiasi azione efficace nello stesso campo ammi­nistrativo.
Infatti si rivelò presto che la forza del Consiglio di Stato era assai minore di quanto generalmente si credesse e si era pensato in un primo tempo, 8) ed anche
1) H Consiglio di Stato era un'istituzione desiderata dal pubblico fin dai primi tempi della Restaurazione. F. Sctopis, Storta della legislazione negli Stati del Re di Sardegna, cit. p. 47 nota. I Ministri, invece, salvo il conte Barbaroux, erano avversi al Consiglio di Stato, vedi F. SCLOPIS, Storia della Legislazione italiana eie., voi. IH, p. I, p. 273 e A. S.VLUZZO, Carlo Alberto dalla Restaurazione all'avvenimento al trono (memorie), cit., p. 587. Sulle polemiche suscitate dall'istituzione del Consiglio di Stato vedi N. ROJDOLICO. Carlo Alberto negli anni di regno, cit., p. 97.
2) Del Consiglio di Stato, creato in Piemonte con editto del 18 agosto 1831. Osservazióni di N. N., già membro di due Corpi Legislativi, 1831, ottobre (Archivio di Stato in Torino, Materie Giuridiche, Consiglio di Stato, m. unico). Nel Capo I Della consultazione delle leggi critica l'or­ganizzazione del Consiglio, dove le sezioni sono indipendenti e quasi estranee l'nna all'altra, mentre i consiglieri straordinarii, eletti annualmente sono estranei a tutte e quindi sovente pochi tra loro saranno in caso di esprimere il loro sentimento, e ancor meno di dare il loro voto con perfetta cognizione di causa ; l'Autore stimava quindi opportuno che vi fosse un certo, numero di Consiglieri ordinari non applicati a veruna sezione, ma teoricamente istrutti nelle materie di ciascuna, in quanto tutte si riferiscono ai principi generali della scienza legislativa , incaricati di discutere in seno al Consiglio le deliberazioni di ciascuna sezione e perciò obbligati ad assistere a tutte le sedute. Nel Capo II DeZZa posizione personale dei Consultori lamenta che il Consiglio sia composto esclusivamente di membri delle classi privilegiate. Nel Capo UE Della presidenza del Consiglio non stima che sia confacente alla dignità del Sovrano che quella sia tenuta da lai e non vuole che il Sovrano intervenga nelle discussioni del Consiglio, perchè toglie­rebbe alle votazioni la serenità ed imparzialità necessarie, né che, per Io stesso motivo, i prò-,gé8:d;i legge sian presentati come opera del Sovrano, ma dei Ministri. Lamenta che la compe­tenza del Consiglio di Stato si estenda puramente a materie di carattere privato. Vuole che la carica di Consigliere di Stato non sia considerata un gradino per salire a più alte dignità e che quindi siano scelte a tale ufficio persone ormai alla fine della loro carriera. Propone che nella scelta dei Consiglieri si badi solo alla loro intrinseca capacità e che si stabilisca che la carica di Consigliere non costituisce titolo per raggiungerne altre.
Francesco Cambini, avvocato (n. a Baldichieri d'Asti il 14 dicembre 1759, m, in Monale d'Asti il 20 luglio 1835) durante la dominazione francese fu Segretario Generale del Governo Provvisorio (1798), quindi passò al dipartimento degli Esteri in qualità di Capo d'officio della corrispondenza italiana (1799). Fu poi eletto per due volte a rappresentare il Collegio di Asti nel Corpo Legislativo di Francia. Pubblicò: Dell'ebreo possidente (1815), Della Cittadinanza Giudaica in Europa (1834), Delle leggi frumentone in Italia (1819), in cui propugna la liberto del commercio granario, Osservazioni sutla proibita estrazione della seta greggia dal Piemonte (1820), Sopra alcune massime di legislazione penale (1820) (vedi G. M. DE ROLANDIS, Notizie sugli scrittori astigiani, 2* ed., Asti, pp. 68-70).
3) L. CmARio, Notizie sulla vita di Carlo Alberto, Torino, Eredi Botta, 1861, p. 41 dica che il Consiglio di Stato nacque disforme dal primitivo concetto, semiparalitico, spogliato di ogni principio rappresentativo e di ogni diritto d'iniziativa ; ugnale era l'opinione dello SCLOPIS , vedi Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna, cit., p. 48.