Rassegna storica del Risorgimento

1915-1917 ; GUERRA 1914-1918
anno <1936>   pagina <1652>
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Leo WolhmboTg
seguito, dopo accordo con gli altri alleati e con i rappresentanti dello Sceriffo della Mecca.
Art. 4. Alla Gran Bretagna verranno accordati: 1 i porti di Caifa e di Acri; 2 garanzie per una determinata quantità di acque del Tigri e dello Eufrate nella zona A per la zona B, H Governo di Sua Maestà dal canto suo si impegna a non iniziare in alcun caso trattative per la cessione di Cipro ad una terza Potenza senza previo consenso del Governo francese.
Art. 5. Alessandretta sarà porto franco per quanto concerne il com­mercio dell' Impero inglese e non vi saranno fatte differenze di trattamento circa i diritti di porto né rifiutati privilegi particolari alla marina o alle merci inglesi; sarà stabilita la libertà di transito per le merci inglesi per Alessan­dretta e nei riguardi della ferrovia che attraversa la zona azzurra, indipen­dentemente dal fatto che tali merci siano destinate alla zona rossa, alla zona B9 alla zona A, o ne provengano. Così pure non verrà stabilita direttamente o indirettamente alcuna differenza di trattamento a danno delle merci inglesi su qualsiasi ferrovia, come a danno delle merci o delle navi inglesi in qualsiasi porto che serva le zone suddette.
Caifa sarà porto franco per quanto concerne il commercio della Francia, delle sue colonie e dei suoi protettorati e non vi saranno differenze di tratta­mento né privilegi circa i diritti di porto che possano essere rifiutati alle merci o alla marina francese. Sarà stabilita la libertà di transito per le merci francesi per Caifa e per la ferrovia inglese che attraversa la zona bruna indipendente­mente dal fatto che tali merci provengano dalla zona azzurra, dalla zona A o dalla zona B, o vi siano destinate. Così pure non verrà stabilita direttamente o indirettamente alcuna differenza di trattamento a danno delle merci o delle navi francesi in qualsiasi porto che serva le zone suddette.
Art, 6. - Nella zona A la ferrovia di Bagdad non sarà prolungata verso sud oltre Mossul, e nella zona B verso nord oltre Samara, fino a che non sia terminata una ferrovia che colleghi Bagdad a Aleppo attraverso la valle dello Eufrate, e ciò solo con il concorso dei due Governi.
Nota all'articolo 6. - Questo articolo.è stato motivato dal desiderio di opporsi al compimento e all'organizzazione della ferrovia tedesca di Bagdad.
Art. 7. La Gran Bretagna avrà il diritto di costruire, amministrare ed essere l'esclusiva proprietaria di una ferrovia che colleghi [Caifa con la zona JB. Essa avrà inoltre il diritto perpetuo di trasportar le sue truppe lungo tale linea.
Art. 8. - Per un periodo di vent'anni tutte le tariffe doganali turche rimarranno in vigore in tutta l'estensione delle zone azzurra e rossa come pure delle zone A e B, e nessun aumento del tasso dei dazi e sostituzione dei dazi ad valorem con dazi specifici potrà esser fatto senza il consenso di ambedue le Potenze.