Rassegna storica del Risorgimento
1848 ; ESERCITO
anno
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1936
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pagina
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191
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Corpi franchi del Quarantotto 191
contro la violazione del territorio pontificio, aveva, per bocca del Welden medesimo, consigliato o imposto il licenziamento o l'allontanamento dei corpi franchi, l) Tanto nel caso che il Governo pontificio volesse perseguire una politica di pace, quanto se dovesse indursi a una ripresa della guerra, i corpi franchi, cosi come erano, costituivano un peso, un impedimento, un pericolo. Ma ragioni di elementare prudenza e giustizia consigliavano di non avvilire e gettar via gente che aveva acquistato una certa pratica militare e anche servito in guerra, e che, senza soldo né impiego, avrebbe potuto divenire più turbolenta e molesta. Ad ottenere un inquadramento regolare di tali truppe non pareva buono né opportuno il metodo Gaggiotti di assimilarle nei corpi di linea per libero arruolamento, e si ritenne giusto di separare i migliori dalla massa, assegnando al nuovo corpo da istituirsi qualche privilegio di sostanza e di forma, esigendo, specialmente per gli ufficiali, garanzie di regolari brevetti e comprovato servizio di campagna al di là del Po.
Per il conseguimento di tali scopi fu emanata il 18 settembre la seguente ordinanza. 2)
Jl Commissariato Supremo di Stato di difesa e d'ordine pubblico
Considerando la necessità di accrescere il numero delle milizie; considerando la necessità di ridurre a milizia bene ordinata e disciplinata i vari Corpi Armati, i quali, non essendo iscrìtti a milizia regolare, trovatisi presentemente nelle quattro Legazioni sotto diverse denominazioni e forme;
considerando la convenienza di aprire la via ad una onorata carriera ai giovani generosi che .militarono volontariamente sotto le bandiere pontificie, e che diedero prova di coraggio e di amor patrio.
Ordina
1. E aperto l'arruolamento volontario per un Reggimento Speciale di truppa regolare sotto il titolo di Reggimento dell* Unione.
2. Sono ammessi in questo corpo gli individui che sotto Bandiera Pontificia hanno finora volontariamente militato e che hanno i requisiti richiesti dai regolamenti militari e l'età non minore dei 18 e non maggiore dei 40 anni.
3. Gli individui che vorranno far parte di questo corpo dovranno obbligarsi al servizio mediante regolare capitolazione per tre anni almeno.
4. Il soldo di ciascun individuo comune viene fissato, oltre la consueta massa, in baiocchi diciassette al giorno, compreso il pane, e si aumenta proporzionalmente a seconda dei gradi.
5. Gli ufficiali e soli:'ufficiali i quali hanno militato e militano tuttora nei corpi franchi e volontari, e che hanno desiderio di proseguire nel servizio, dovranno presentare i loro brevetti e altri documenti di nomina, relativi al grado di cui sono rivestiti, come pure gli stati di servizio, per essere presi in considerazione, o in questo Reggimento o negli altri di Linea, dopo avere giustificata l'idoneità loro.
a) Vedi: G. NATALI, La missione del Cardinale Marini al Tenente Maresciallo Welden dopo 1*8 agosto in Cronache bolognesi del Quarantotto, II, 2 e seguenti. 2) Unità, n. 59 del 19 settembre 1848.