Rassegna storica del Risorgimento
CASTELLAZZO LUIGI
anno
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1936
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pagina
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461
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Dopo Belfiore 461
davanti la Commissione, e noi abbiamo già visto che il Castellazzo ne aveva presentati 48. Ma oltre a questi, avevano obbligo di svolgere un certo numero di quesiti, scritti di loro mano, non so se a libera scelta, o d'accordo con gli insegnanti. Di questi quesiti, il Castellazzo ne presentò cinque coi seguenti titoli:
1. di Procedura: Se l'istanza per 1*ammissione al patto pregiudiziale, sospenda il corso dell'esecuzione
2. di Diritto civile austriaco: Le condizioni imposte all'erede di diventar Sacerdote, si ha da ritenere per non aggiunta al pari di quella di non contrar matrimonio ;
3. di Diritto romano: Quali cose possano darsi in usufrutto ;
4. di Statistica: Quali sono gli Stati d'Europa in coi è proporzionatamente maggiore il numero dei poveri ? ;
5. di Politica: Convenienza del Diritto di Grazia.
Trascurando i primi quattro perchè privi d'importanza in questo caso, formo l'attenzione del lettore sull'ultimo che mi pare interessante come indice dell'uomo in quel momento, quando, cioè, uscito appena da un terribile processo nel modo che tutti sanno, e con davanti agli occhi i fantasmi dei quattro ultimi strangolati a Belfiore, avrebbe dovuto sentir tutto l'orrore di trattare un argomento di natura tale da farlo rabbrividire a ogni riga scrìvendolo.
Eccone il testo preciso:
Uno dei principi fondamentali da seguirsi in una legislazione penale, è che la pena dev'esser certa, acciò la speranza di sfuggirla non tolga, o diminuisca almeno di molto quella repressione allo spirito criminoso, scopo principale di essa.
Il Diritto di Grazia è, secondo alcuni, diametralmente opposto a questo Principio, quindi sommamente erroneo e pregiudiccvole.
Bentham lo chiamò un correttivo voluto dalla barbarie dei secoli trascorsi, quando leggi atroci, causa ed effetto di costumi efferati, insanguinavano e demoralizzavano la giustizia criminale; ma ai nostri giorni, cessata fortunatamente la causa, reso inopportuno e dannoso. Infatti, o la pena è necessaria, e non deve esser condonata, o non lo è, e non si deve stabilire. 1) A tale obbligazione noi rispondiamo: il Diritto di Grazia non è del tutto opposto al principio stabilito dalla certezza della pena, perchè incerto e imprevedibile; in certi casi poi riesce vantaggiosissimo, quali per es. nelle sedizioni e nelle congiure troppo estese, ove, puniti per l'esempio i capi e gl'istigatori, sarebbe crudeltà voler punire tutti i complici.
Quanto poi al parere dello stesso Bentham, doversi cioè tali perdoni contemplare nel Codice, noi osserveremo che ciò sarebbe pericoloso, incoraggiando assaissimo i complici, senza dei quali però nulla potrebbero i capi intraprendere. Ora, siccome da una parte i delitti contro lo Stato
l) D londinese Geremia Bentham, economista e sociologo, fondatore della scuola cosi della utilitaria, vissuto a cavallo fra il 18 e II 19 secolo, combattè fieramente le leggi inglesi ÌB materia penale, e scrisse molti trattati, fra i quali Teoria delle pene e delle ricompense da cui tolse probabilmente il Castellazzo la sua citazione. Del resto in fatto di severità contro i rei, specie se politici, il Codice penale austriaco allora vigente, non aveva per verità nulla da invidiare ad altri.