Rassegna storica del Risorgimento
1859 ; TOSCANA
anno
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1936
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pagina
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1087
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Ricercando negli Archivi del Ministero deWlnterno della Toscana, ecc. 1087
sovrani, attribuendo fatti sufficienti ad esporli al disprezzo e all'odio, se con esso diasi o no eccitamento a commettere qualche attentato per turbare l'ordine pubblico e la sicurezza del Governo, se finalmente quello scritto cerchi o no di screditare il Governo medesimo o d'eccitare verso di Ini l'odio e il disprezzo del pubblico.
Ma quest'esame incombe esclusivamente all'autorità giudiciaria, poiché gli art. 123-126-127 del Codice Penale contemplano letteralmente la qualità, l'indole, e la tendenza sovraccennate che vengano a manifestarsi per mezzo della stampa e che potrebbero attribuirsi a quello scritto.
E qualora la stessa autorità giudiciaria dichiarasse applicabile alcuna delle citate disposizioni al libro del Salvagnali, non per questo e non ostante che esso ci apparisca assai pernicioso (non foss'altro per l'esaltamento che può produrre negli animi inclinati a novità, pel disgusto che ogni savio deve risentire, riscontrando, se non alterato, certamente torturato il vero, o per lo meno accomodato con artifizio, onde raggiunger la meta che l'autore si prefigge e per l'idee sediziose che può ingenerare colla sua diffusione) non per questo ripetesi, che l'autorità politica può assumere l'esame di tale scritto, per farne Bubietto di procedimento economico, o di una misura governativa, a ciò ostando la vigente legislazione di sopra esposta. Né la legge del 25 aprile 1851, ohe è quella che più estende la competenza governativa, attribuendole con l'art. 2 la repressione delle trame dirette a turbare l'ordine pubblico o ad attentare alla sicurezza o alla libera azione del Governo, non accorda neppure essa alcuna facoltà al potere politico di occuparsi degli abusi commessi per mezzo della stampa, mentre l'art. 3 che tratta delle sediziose manifestazioni del pensiero, coi vari mezzi possibili tra i quali quello appunto della stampa, ne ritiene la competenza nei tribunali ordinari, come vi era stata posta.dall'art. 93 del reg. del 1849; ed infatti se l'autorità politica s'impegnasse a reprimere detti abusi, si erigerebbe in vindice dell'offese che hanno cagionato alla società, invadendo cosi il campo del potere giudiciario.
Tale è l'opinione unanime che il Consiglio di Prefettura esprime, in replica al relativo quesito statogli superiormente diretto e, nella lusinga di avervi dato completo esaurimento, si sottoscrive
Li 10 Marzo 1859 ossequiosissimi
F. Petri (Prefetto) A. Falleri X. Tommasi Lor. Capei.
Nel mese d'aprile i rapporti più notevoli mostrano solo che poche settimane avanti il rivolgimento la polizia era a corto d'informazioni, se dedicava le sue elucubrazioni a quisquilie: per esempio ad occuparsi della propaganda che diversi membri del clero, in provincia, facevano per appoggiare l'esodo di volontari in Piemonte. E i ministri competenti pensavano ai futuri provvedimenti da prendersi contro cotesti sovversivi, che non poterono applicare per la loro caduta dal potere. Ecco tre rapporti.
4. - Archivio di Stato - Ministero dell'Interno - Polizia affari in corso 1859.
Memoria pel Ministro degli affari ecclcsiasticiì LÌ 16 aprile, 1859 Grosseto. - Dalla Prefettura di Grosseto sono pervenuti allo scrivente ministero altri rapporti dai quali resulta che tra i più attivi e fanatici eccitatori della Città di Massa Marittima per subornare la gioventù e spingerla a recarsi in Piemonte nella speranza